Quali prospettive per i diplomati presso gli istituti magistrali senza laurea a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4 del 27 febbraio 2019
Avv. Giuliana Degl'Innocenti - La vertenza in oggetto merita molta attenzione sia per le implicazioni inerenti le sorti di numerosi docenti attualmente immessi nella scuola pubblica sia per le ripercussioni sull'organizzazione di molti istituti scolastici.

Docenti con diploma magistrale: la disciplina

Sarà utile effettuare un breve excursus storico inerente la valenza abilitante del diploma magistrale.
Sino a quasi 20 anni fa, l'ordinamento scolastico prevedeva che l'abilitazione necessaria per l'accesso a concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi primaria) si ottenesse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli istituti magistrali. Tutto ciò fino al 1999, quando la legge mutò con l'introduzione delle Graduatorie Permanenti (oggi GaE) e l'adozione del doppio canale.
Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, si trasformavano le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Derogando ai requisiti richiesti dalla 124/1999 venne consentito l'accesso alle GaE a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso. Mentre vennero esclusi dalle GaE i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l'a.s. 2001-2002 nonostante il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997, con il quale si dava attuazione alla Legge 341/90, sopprimendo gli Istituti magistrali, all'art. 2, comma 1, garantisse il valore abilitante ai diplomi magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi "iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998" e per i titoli "comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002".
I diplomati magistrali vennero pertanto inseriti nella III fascia delle graduatorie d'istituto, senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.
Da questo momento iniziò il contenzioso e migliaia di diplomati, sostenuti dalle organizzazioni sindacali adirono la Giustizia al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio ed essere inseriti nelle GaE al fine di ricevere l'assunzione in ruolo.
Il Miur, con i Decreti ministeriali, 235/2014 e DM 325/2015 mantenne il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001-2002.
Nel 2015 il Tar del Lazio venne chiamato a intervenire sui due decreti ministeriali e li ritenne affetti da nullità e così il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 aprì nuove prospettive per l'inserimento nelle GaE della primaria e dell'infanzia ai diplomati magistrali entro il l'a.s. 2001-2002.
Nel novembre 2015, poi, l'Avvocatura dello Stato chiese alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale giudice (ordinario o amministrativo) spettasse la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001-2002 ai fini dell'inserimento nelle GaE.

La sentenza del Consiglio di Stato

Poi, il 27 Febbraio 2019 è stata resa pubblica la sentenza n. 4 con parere negativo del Consiglio di Stato. Questo provvedimento ritiene il valore abilitante del diploma magistrale solamente strumentale alla partecipazione al concorso prevedendo pertanto un licenziamento di massa anche di insegnanti che hanno superato brillantemente il periodo di prova.
In pratica, secondo il Ministero, i diplomati presso gli istituti magistrali avranno un anno di proroga del proprio contratto, a tempo determinato. Quindi nessun licenziamento immediato e posto di lavoro garantito fino a giugno 2019. Successivamente ci sarà un concorso facilitato, che riguarderà tutte le categorie attualmente escluse dalle graduatorie, sia i diplomati che i laureati in scienze della formazione. Pertanto si costituiranno due graduatorie per i posti vacanti al 50% che per legge viene destinato a chi è nelle graduatorie. L'altro 50% rimarrebbe riservato ai vincitori di concorso tradizionale.

Il concorso "sanatoria"

Si osserva, altresì, che il Governo ha indetto un concorso "sanatoria" al quale non possono partecipare tutti i diplomati magistrali, in quanto rimangono esclusi i docenti con servizio nella scuola paritaria. Alla prova possono partecipare coloro che hanno lavorato per 36 mesi negli ultimi otto anni solo nelle scuole statali pertanto sono esclusi i docenti delle scuole paritarie e ciò sembrerebbe ingenerare una grave discriminazione professionale. Discriminazione perché gli anni svolti presso la scuola pubblica paritaria sono giustamente e nel rispetto della Costituzione Italiana, da sempre stati valutati con punteggio al pari del servizio svolto presso la scuola pubblica statale e anche per quanto riguarda il "concorsone" vengono valutati allo stesso modo, ma ed ecco qui la vera ingiustizia, non sono considerati validi per poter sostenere tale procedura concorsuale.
Su tale circostanza si osserva che il TAR Lazio, con sentenza n. 02115/2019 del 15 febbraio 2019, ha respinto il ricorso di un gruppo di docenti che chiedevano di partecipare al concorso straordinario per infanzia e primaria in virtù del servizio svolto nella scuola paritaria, laddove il bando DDG n. 1456 del 7 novembre accetta solo il servizio della scuola statale.
Il bando in oggetto è stato emanato, infatti, in attuazione dell'art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018 il quale stabilisce che : "1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno.
Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" . Pertanto, il requisito di ammissione secondo il TAR è previsto dalla legge. Ne discende che l'amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore. Il collegio giudicante, tra l'altro, ritiene non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge sul presupposto che il concorso in questione infatti ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell'art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018.

Avv. Giuliana Degl'Innocenti
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