Meno incompatibilità per i mediatori, che grazie alla legge europea non saranno più sottoposti ai limiti previsti da quella finora vigente

di Annamaria Villafrate - La procedura d'infrazione 2018/2175, come emerge dalla circolare del Mise n. 3719/C (sotto allegata) ha fatto fare un passo indietro al legislatore italiano. Grazie alla legge europea 2018, infatti i mediatori saranno più liberi di svolgere la propria attività, per effetto della riduzione delle cause d'incompatibilità con la professione. In effetti la formulazione attuale dell'art 5 della legge n. 39/2019, per pochi giorni ancora in vigore, viola il principio di proporzionalità previsto a livello europeo. Meglio attendere quindi l'entrata in vigore della nuova disposizione prima di procedere alla cancellazione dei mediatori "incompatibili".

Meno incompatibilità per il mediatore

La legge Europea 2018, comporta da ben 22 articoli con i quali vengono introdotte disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria, contengono, tra l'altro, norme il cui scopo è prevenire l'apertura di procedure d'infrazione, permettere la chiusura delle stesse e favorire l'archiviazione di casi ancora in fase di precontenzioso.

L'art. 2 della legge europea 2018 in particolare, contiene "Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione." Obiettivo della norma è ridurre i casi d'incompatibilità previsti per i mediatori già dall'art 5 della legge n. 39/1989 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore."

In virtù di dette recenti modifiche, la circolare del Mise n. 3719/C (sotto allegata) precisa quali sono i casi d'incompatibilità con l'attività mediatizia:

a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di:
1. ente pubblico o privato,
2. istituto bancario, finanziario o assicurativo;

c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;

d) situazioni di conflitto di interessi.

Ragioni della modifica e indicazioni pratiche

L'art 5 è stato oggetto di modifica da parte della legge europea perché nella procedura d'infrazione n. 2175 del 2018 è emerso che, di fatto, la formulazione ante riforma della disposizione andava a limitare fortemente l'attività che poteva svolgere un agente immobiliare.

L'art 5 comma e della legge n. 39/1989 prevede infatti (anche se ancora per poco):
L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate."

Una formulazione troppo generica che preclude troppe strade all'agente immobiliare, quando per la normativa europea se occorre porre dei limiti all'esercizio di una professione o a una prestazione di servizi, è sufficiente che venga rispettato il principio di proporzionalità e che ci sia un motivo d' interesse generale da rispettare. Insomma, agli Stati membri non è preclusa la possibilità disporre dei limiti all'esercizio di attività multidisciplinari, ma solo se serve a garantire l'imparzialità e l'indipendenza di ogni professione e il rispetto delle norme deontologiche che le regolano.

Alla luce di tale modifica risulta quindi opportuno che, come specificato dalla circolare del Mise (in attesa dell'imminente entrata in vigore della legge europea) le Camere di Commercio si astengano dal cancellare quei mediatori che, in base alla disciplina ancora vigente, si trovino in condizioni d' incompatibilità.

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Scarica pdf Mise circolare n. 3719-2019

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