Una circolare dell'INPS fornisce indicazioni operative e istruzioni contabili sul taglio dal 2019 delle pensioni c.d. d'oro, quelle di importo eccedente 100mila euro lordi all'anno
di Lucia Izzo - A decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni (ovvero fino al 31 dicembre 2023) i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

Si tratta del taglio alle pensioni c.d. d'oro che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2019 (n. 145/2018). L'INPS, nella circolare n. 62/2019 pubblicata il 7 maggio (Leggi Pensioni d'oro: al via i tagli), ha fornito le indispensabili istruzioni applicative e alcune istruzioni contabili.

Determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici

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L'Istituto rammenta che saranno interessati dal taglio i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

I trattamenti di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua saranno ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

La soglia di 100mila euro è comprensiva di tutti i trattamenti pensionistici diretti (compresi quelli aventi decorrenza infra annuale) a carico delle forme pensionistiche indicate, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Pensioni escluse dalla riduzione

Per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo, rammenta l'INPS, non si terrà conto di una serie di prestazioni indicate in circolare, tra cui:
  • pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, come quelle di privilegio dipendenti da causa di servizio e quelle di inabilità ordinaria riconosciute dopo la cessazione dal servizio per: infermità non dipendente da causa di servizio; inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro e inabilità alle mansioni; inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa:
  • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità (ex legge n. 222/1984);
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche cui si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016.

Niente taglio per chi ha ottenuto il cumulo dei contributi

La circolare rammenta che, affinché scatti il contributo di solidarietà, le pensioni computate dovranno contenere almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, poiché la legge "salva" dal taglio anche le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Pertanto, l'INPS rammenta che ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rileveranno neppure i trattamenti in totalizzazione, le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata, né quelle ottenute con il "vecchio cumulo" per pensioni contributive.

Nel dettaglio, l'INPS menziona tra i trattamenti pensionistici non rilevanti ai fini del taglio quelli liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, nonché della legge n. 228/2012 che, dal 2017, consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti.
La legge, spiega la circolare, circoscrive l'ambito applicativo del taglio alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e 103/1996.

Gli importi, inoltre, dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell'indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.

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