Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 36/2019 recante la riforma della legittima difesa domiciliare, nonché modifiche al codice penale, al codice civile e al T.U. spese di giustizia. Riforma in vigore dal 18 maggio 2019
di Lucia Izzo - La legge n. 36/2019 recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa" è approdata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 102 del 03-05-2019.

Per approfondimenti: La riforma della legittima difesa

Il testo (qui sotto allegato), composto in totale da 9 articoli, reca in primis la riforma della legittima difesa domiciliare fortemente voluta dalla Lega, andando poi a novellare anche altre norme del codice penale, del codice civile e del testo unico delle spese di giustizia. La legge entrerà in vigore ufficialmente a partire dal prossimo 18 maggio 2019.
Nel promulgare la Legge, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evidenziato che "la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia - si tratta invece di un provvedimento che - si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità".

Difesa domiciliare sempre legittima

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La riforma, modificando l'art. 52 c.p., introduce una difesa "sempre" legittima (ovvero la difesa sia proporzionata all'offesa) in caso di violazione di domicilio.

Per l'effetto, sarà scriminata in ogni situazione la condotta di colui che, legittimamente presente nell'abitazione, oppure nel luogo privato in cui si esercita un'attività commerciale professionale o imprenditoriale, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Inoltre, nei suddetti casi, sarò ritenuto agire "sempre" in stato di legittima difesa "colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

Eccesso colposo

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La riforma interviene anche a modifica dell'art. 55 c.p.in materia di eccesso colposo. Viene esclusa la punibilità di colui che, trovandosi in stato di grave turbamento o in condizione di minorata difesa derivante dal pericolo, commetta il fatto (nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52 c.p.) per salvaguardare la propria o altrui incolumità.

Sarà, dunque, compito dei magistrati valutare e interpretare, caso per caso, le situazioni sulle quali si è chiamati a decidere allo scopo di verificare la sussistenza o meno del predetto grave turbamento.

Violazione di domicilio, furto e rapina: pene inasprite

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La legge prevede anche un inasprimento di pena per un'ampia platea di reati. Per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) si rischierà la reclusione da uno a quattro anni e da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Per il furto in abitazione e il furto con strappo (624-bis c.p.), invece, la sanzione prevista (oltre alla multa da 927 euro a 1.500 euro) diventa la reclusione da quattro a sette anni. Se il reato è aggravato dalle circostanze previste dagli artt. 61 e 625, comma 1, c.p., inoltre, si rischia la reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 1.000 a 2.500 euro.

Grazie a una modifica dell'art. 165 c.p., la sospensione condizionale della pena per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. sarà comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Pene più severe anche per il reato di rapina e rapina aggravata: nel primo caso resta invariato il massimo edittale (10 anni), mentre il minimo sarà di 5 anni di reclusione, mentre nel secondo caso il minimo sarà di 6 anni di reclusione, invariato il massimo (20 anni). Più pesante anche la multa, che passa da 2000 euro di minimo fino a massimo 4000 euro.

Niente responsabilità civile in caso di legittima difesa domiciliare

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Anche i riflessi civilistici della legittima difesa sono coinvolti dalla riforma, allo scopo di evitare che siano responsabili del danno cagionato coloro che "legittimamente" agiscono nella propria abitazione allo scopo di difendere sé o altri.

Con un ritocco all'art. 2044 c.c., si prevede espressamente la responsabilità di coloro che hanno compiuto il fatto nei casi di cui all'art. 52 (commi secondo, terzo e l'aggiunto quarto) c.p. come modificato.

Invece, qualora chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità sia incorso in eccesso colposo, al danneggiato spetterà un'indennità la cui misura sarà rimessa all'equo apprezzamento del giudice, il quale dovrà però tenere conto conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.

Gratuito patrocinio per chi si difende legittimamente

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Le novità coinvolgono anche la disciplina delle spese di giustizia: al Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) viene aggiunto un nuovo art. 115-bis che ha l'effetto di estendere il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede penalmente per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo "domiciliare" (ex art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p. come modificati), ma in favore del quale è disposta l'archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

Lo Stato avrà diritto a ripetere le somme anticipate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Scarica pdf Legge n. 36/2019 Legittima Difesa domiciliare

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