Per l'attuazione del decreto dignità l'Agcom pubblica le linee guida in relazione al gioco d'azzardo sul divieto di pubblicità

di Gabriella Lax - Per il gioco d'azzardo saranno vietate le pubblicità dirette e indirette degli influencer, l'organizzazione di eventi, la distribuzione di gadget e il product placement. Mentre permangono i servizi di indicizzazione sui motori di ricerca, e la presenza nelle rubriche sul web o in programmi televisivi. A stabilirlo è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la pubblicazione della delibera contenente le linee guida per l'attuazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione del gioco d'azzardo (sotto allegate).

Divieto pubblicità gioco d'azzardo, Agcom pubblica le linee guida

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La delibera fornisce chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione soggettivo, oggettivo e temporale dell'art. 9 del decreto-legge 87/2018. Il vademecum è riferito all'attuazione dell'art. 9 del decreto e si propone, nella cornice normativa primaria di riferimento, di coordinare le nuove regole con la complessa disciplina di settore e con i principi costituzionali e dell'Unione europea.

Le linee guida sono finalizzate al divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e tutte le altre forme di comunicazioni a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincita in denaro. L'obiettivo è il contrasto alla ludopatia e nel rafforzamento della tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani). Nei principi generali, le norme mirano alla protezione rafforzata delle categorie vulnerabili, con particolare riferimento ai minori e ai giocatori patologici; al contrasto del gioco a pagamento illegale in contrapposizione all'offerta di gioco a pagamento autorizzata, tramite concessione, dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli; alla riconoscibilità dell'offerta di gioco a pagamento autorizzata rispetto a quella illegale, tramite l'utilizzo di appositi loghi elaborati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla trasparenza sulle condizioni e servizi offerti, in modo da favorire decisioni di gioco consapevoli; al rispetto del principio di proporzionalità.

Divieto di pubblicità: l'interpretazione dell'authority

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Si legge nella nuova normativa «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media». Il divieto si applica oltre che alle tradizionali forme di pubblicità, a quelle considerate comunicazioni commerciali (e, quindi, vietate se riferite al gioco): al product placement (la cosiddetta pubblicità indiretta, ovvero la presenza di prodotti di gioco con finalità commerciale in film, serie e programmi tv), alla distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco, all'organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati, le manifestazioni a premio, la pubblicità redazionale e la pubblicità, diretta o indiretta, effettuata dagli influencer.

In questi casi «non può avere alcuna efficacia scriminante il consenso preventivo rilasciato dal giocatore utente all'invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco».

Salvi gli spazi online

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Invece non rientrano nell'ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, come nel caso di informazioni rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, i jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime e gli eventuali bonus. Restano esclusi dal divieto gli spazi dedicati alle "quote", come rubriche ospitate nei programmi tv o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker. Ammessa anche la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento, a patto che non abbiano finalità prevalentemente promozionali. Consentita anche l'esposizione delle vincite realizzate presso i punti vendita di prodotti di gioco. Infine, per quanto riguardai processi di indicizzazione essi «esulano dall'ambito di applicazione del divieto i cosiddetti servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (come ad esempio Google play) che consentano all'operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell'utente».

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