In vigore la legge che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

di Redazione - Addio rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. La legge n. 33/2019, approvata in via definitiva dal Senato il 2 aprile scorso, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile per entrare in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento (sotto allegato), si ricorda, in virtù del nuovo comma 1-bis dell'art. 438 del codice di procedura penale, preclude l'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, tra cui rientrano, ad esempio, quelli di devastazione, strage, omicidio aggravato, ecc.

Addio rito abbreviato per ergastolo: le novità della legge

Per cui, laddove il giudice si trovi davanti una richiesta di rito abbreviato nei procedimenti instaurati per taluno dei suddetti delitti, dovrà dichiararne l'inammissibilità. All'imputato è sempre consentito riproporre la richiesta fino a che non vengano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare (artt. 421 e 422 c.p.p.).

Qualora, inoltre, la richiesta di giudizio abbreviato, venga dichiarata inammissibile ai sensi del suddetto comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il rito abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, del codice di rito.

Novellato anche l'art. 441-bis c.p.p. (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato), con la previsione della possibilità di tornare al procedimento ordinario nei casi in cui, a seguito di un successivo aggravamento del quadro accusatorio e di contestazioni da parte del PM, si proceda per delitti puniti con la pena dell'ergastolo. In questi casi, il giudice revocherà, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato e fisserà l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Viceversa, la nuova legge disciplina anche le conseguenze derivanti dalla "derubricazione": ovvero nell'ipotesi in cui si proceda per un delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il rito abbreviato, il decreto che dispone il giudizio conterrà anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro 15 giorni dalla lettura del provvedimento o dalla notifica.

Ai sensi dell'art. 5, infine, le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

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