Le notizie reperibili in internet non costituiscono di per sè nozioni di comune esperienza, secondo la definizione dell'art. 115 ult. co. c.p.c., norma che, derogando al principio dispositivo, deve essere interpretata in senso restrittivo. Può, infatti, ritenersi "notorio" solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.
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