Se si presenta istanza per la rottamazione non si può, dopo un ripensamento, chiedere che il contenzioso prosegua, in questo caso il processo si estingue

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8555/2019 della Cassazione (sotto allegata) precisa che una volta scelta la procedura agevolata (rottamazione) non si può chiedere che il giudizio tributario prosegua solo perché si è avuto un ripensamento. L'istanza di rottamazione è irretrattabile, per cui il processo si estingue.

La vicenda processuale

Una srl ricorrente contro la sentenza della CTR di Bari si avvale della procedura di definizione di cui al d.l. n. 50/2017 (conv. con modifiche nella legge n. 96 del 2017) e paga integralmente il quantum dovuto, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, con nota in atti. L'Avvocatura dello Stato chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Richiesta a cui si oppone la difesa della società contribuente, che chiede la trattazione del ricorso.

L'esponente fa presente che, dopo aver presentato domanda di definizione agevolata nel 2017, nel 2018, prima che venisse accolta "aveva espresso la volontà di proseguire nel contenzioso, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata per tutte le annualità in esame." La definizione agevolata infatti è un'opzione per il contribuente, inoltre la fattispecie non si era ancora perfezionata, stante la mancata manifestazione esplicita o implicita da parte dell'Amministrazione. Non solo, la rinuncia al beneficio e la revoca della domanda di definizione era intervenuta prima della scadenza del termine assegnato all'Ufficio per provvedere sull'istanza, per cui l'Agenzia aveva, illegittimamente, dato dorso alla procedura di estinzione. L'Agenzia delle Entrate però chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta "stante la irretrattabilità della domanda di condono" ed insisteva nella domanda di estinzione del giudizio.

Scelta la rottamazione non sono ammessi ripensamenti

La Cassazione con ordinanza n. 8555/2019 dichiara estinto il giudizio, precisando che "la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile".

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