Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già in vigore il decreto Brexit che mira a scongiurare gli effetti negativi di un'uscita del Regno Unito senza accordo. Le novità e il testo in allegato

di Annamaria Villafrate - Pubblicato in Gazzetta n. 22 del 25 marzo 2019 e in vigore dal giorno successivo, il Decreto Brexit che introduce tutta una serie di disposizioni che hanno come obiettivo quello di tutelare la sicurezza, la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati, nonchè la libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, nel caso in cui si dovesse giungere a una Brexit senza accordo (no-deal).

Vediamo le misure ad ampio raggio del decreto:

Brexit: le ragioni del decreto

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Il decreto legge n. 22/2019, intitolato "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea", è stato emanato per tutelare la stabilità del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano, per assicurare l'integrità dei mercati e per proteggere gli investitori, la clientela e gli assicurati, in caso di mancata ratifica dell'accordo, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per il recesso dal Trattato sull'Unione europea.

Si è deciso di ricorrere alla decretazione a causa della straordinaria necessità e urgenza:

  • di garantire la continuità dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte dei soggetti del Regno Unito che operano in Italia e di quelli italiani operanti nel Regno Unito e
  • di disciplinare l'uscita ordinata dal mercato italiano da parte di coloro che hanno sede nel Regno Unito.

Brexit: misure per le banche

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Il decreto si occupa di gestire il periodo transitorio di 18 mesi che avrà inizio dal giorno in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea diventerà efficace, in caso di mancato accordo. Il testo indica i possibili effetti, in caso di Brexit no-deal sull'attività di banche e assicurazioni. Vediamo, in particolare, quali sono le concessioni, ma soprattutto i limiti che il decreto pone agli istituti bancari.

Banche residenti nel Regno Unito

Le banche che risiedono nel Regno Unito e ammesse al mutuo riconoscimento avranno la possibilità di svolgere le proprie attività (prestiti, leasing finanziari, rilascio garanzie) previa notifica alla Banca d'Italia. Le banche residenti nel Regno Unito svolgono sul nostro territorio attività in regime di libera prestazione di servizi, nel periodo transitorio potranno invece continuare a svolgere:

  • attività di raccolta del risparmio limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti alla data del recesso, senza la possibilità di poter concludere nuovi contratti o rinnovare tacitamente quelli in essere;
  • per quanto riguarda invece la prestazione di servizi e l'attività di investimento potranno continuare a svolgerle solo nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali.
  • Infine, se l'attività viene svolta tramite succursali, queste potranno continuare a operare previa notifica alle autorità competenti da effettuarsi nel termine di tre giorni prima della "hard Brexit".

Tutela dei depositanti e degli investitori

Le banche con succursale nel territorio della Repubblica aderiscono di diritto ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati dal Testo unico bancario, a partire dalla data del recesso. Entro il terzo mese successivo provvedono a perfezionare gli atti necessari per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

Se compatibile, questa disciplina è applicata anche alle banche che operano in regime di libera prestazione, a meno che queste ultime "presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso."

Intermediari italiani nel Regno Unito

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Gli intermediari italiani che operano nel Regno Unito alla data di recesso potranno continuare per tutto il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Paese. Banche, società di intermediazione, gestori di fondi, istituti di pagamento (ecc.) potranno continuare inoltre ad operare sul territorio anche una volta superato il periodo transitorio, purchè, entro 12 mesi dalla fine dello stesso, presentino istanza autorizzativa alle autorità competenti.

Proroga delle Gacs

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Proroga biennale più possibilità per altri 12 mesi, delle Gacs, le garanzie statali per la cartolarizzazione delle tranche senior dei crediti deteriorati. Sul punto, il decreto prevede che il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per un periodo di 24 mesi (che decorre dal via libera della Commissione europea alla misura). Termine che può essere prorogato per un altro anno con decreto ad hoc.

Golden Power

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I poteri speciali dello Stato su settori strategici, il c.d. Golden Power viene esteso anche agli appalti e alle forniture commerciali, e, in particolare al 5G. Secondo quanto prevede il decreto Brexit, costituiscono "attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga sulla tecnologia 5G". Si tratta di una sorta di "scudo" predisposto dal governo per limitare le ingerenze di colossi delle telecomunicazioni nel processo di sviluppo della tecnologia 5G nel nostro Paese.

Iscrizione Aire cittadini italiani

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Nel provvedimento una sezione è tesa ad assicurare maggiore tutela ai cittadini italiani presenti nel Regno Unito, che secondo i dati registrati nei consolati generali di Londra e Edimburgo, ammontano ad oltre 330mila (senza contare gli italiani presenti da anni e mai registrati, i turisti e le imprese sul territorio).

Si accelerano i termini per l'iscrizione all'Aire (l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero) prevedendo che la stessa partirà dalla presentazione della domanda, senza dover attendere la ricezione da parte dell'ufficiale dell'anagrafe o la dichiarazione di trasferimento presso l'ultimo comune di residenza.

Permesso di soggiorno Ue per inglesi in Italia

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Per i cittadini inglesi in Italia è previsto un doppio regime. Chi vi risiede in modo continuativo da almeno 5 anni (alla data del 29 marzo 2019) avrà diritto al "permesso di soggiorno Ue di lungo periodo", mentre per chi è in Italia da almeno 3 mesi ma da meno di un quinquennio sarà rilasciato un permesso di soggiorno elettronico "per residenza", della durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza.

Scarica pdf Decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 - Brexit

Foto: 123rf.com
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