In Gazzetta Ufficiale il decreto che adegua il nostro Paese alla normativa europea in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi)

di Gabriella Lax - Nuova normativa per i dispositivi di protezione individuale con regole più chiare, stringenti e uniformi sul territorio europeo. I Dpi sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. In generale l'obbligo di uso di questi dispositivi riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva.

Dispositivi di protezione individuale: in Gazzetta le nuove regole

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 17/2019 che prevede l'adeguamento del nostro Paese alla normativa europea della disciplina nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Il decreto legislativo, in vigore dal 12 marzo 2019, modifica e adegua la normativa nazionale per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale alle disposizioni del Regolamento europeo UE 2016/425.

Dal TU Sicurezza sono abrogate le norme e i riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza dei Dpi che ora sono previsti direttamente dalla direttiva Ue 2016/425 e non più da norme nazionali, e anche alcune disposizioni al fine di limitare le definizioni e le precisazioni sui Dpi al solo ambito di applicazione sulla sicurezza del lavoro e prevenire, così, possibili equivoci circa la loro applicazione a fini diversi o in altri ambiti.

In base ai rischi da cui devono proteggere gli utilizzatori, i dispositivi si distinguono in: categoria I, per la protezione da rischi minimi; categoria III devono proteggere dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili. In quest'ultimo caso, il Regolamento non entra nello specifico della categoria II, ma spiega che "comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III". Il nuove testo mira a semplificare il quadro normativo esistente ai fini dell'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Nello specifico sono elencati i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di tali dispositivi e aggiornate le sanzioni a fabbricanti, distributori e utilizzatori di apparecchi non a norma. Infine sono stabilite le norme sulla libera circolazione dei dispositivi nell'Unione Europea e le regole obbligatorie per tutti gli stati membri dell'Unione Europea, senza che vi sia necessità di un recepimento.

Dpi, le sanzioni

I produttori che non ottemperano agli obblighi sulle procedure per la valutazione di conformità, saranno puniti con multe fino a 150mila euro. I produttori e gli importatori che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza potranno subire l'arresto fino a tre anni. Rispetto alla vecchia normativa, saranno soggetti a sanzioni, fino a 60mila euro, anche i distributori che non ne verificano i requisiti prima di immetterli sul mercato.

Scarica pdf dlgs-17-2019

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