Il coniuge muore in un incidente stradale per colpe non sue? Al superstite, oltre al danno esistenziale, deve essere risarcito anche il funerale. Lo sottolinea la Corte di Cassazione occupandosi del caso di una famiglia bresciana, composta da padre, madre e due figli maggiorenni, la cui vita venne sconvolta da un incidente stradale nel quale perse la vita il capofamiglia, Angelo C.. Nel febbraio del 1993, l'uomo alla guida della sua auto venne investito da un automobilista, Tarcisio G. e mori' sul colpo. Per la Suprema Corte, la perdita 'improvvisa' del familiare ha sconvolto l'esistenza di una famiglia tanto affiatata (i componenti condividevano anche il lavoro) 'demotivandola anche rispetto alla vita futura'. Pertanto ai familiari di Angelo C. non dovra' essere riconosciuto soltanto il danno esistenziale (45 mila euro) ma devono essere liquidate anche le spese sostenute per il funerale (oltre 2700 euro) che saranno liquidate dall'automobilista che causo' l'incidente in solido con l'assicurazione. Quanto al riconoscimento del danno esistenziale alla famiglia distrutta - danno che la Corte d'appello di Brescia nel gennaio del 2002 non aveva riconosciuto - , la Terza sezione civile (sentenza 13546) osserva come 'la circostanza della morte dello stretto congiunto' abbia 'comportato un' alterazione dell'equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficolta' di partecipazione all'attivita' quotidiana e della demotivazione rispetto alla vita futura'. Il risarcimento, aggiungono ancora gli 'ermellini', non scatterebbe soltanto nel caso di 'situazioni di mera convivenza forzata, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi' o nel caso in cui i 'coniugi sono separati in casa'. Da qui il rigetto del ricorso dell'assicurazione

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