Un passo avanti ed uno dietro. Così può dirsi della questione sulla retribuibilità delle mansioni superiori dei dipendenti pubblici. Con la decisione 23 marzo 2006, n° 3, l'Adunanza Plenaria riconosce al pubblico dipendente che abbia svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica ricoperta le differenze retributive solo dal momento di entrata in vigore del D. Lgsl. 387/98, ovvero dal 22 novembre 1998. La questione di diritto ruota attorno la natura della norma di cui all'art. 15 del predetto d. lgsl. 387/98, disposizione che ha modificato l'art. 56, c6, Dlgs 29/93, eliminando il riferimento alle differenze retributive, il cui diritto era rinviato al momento dell'entrata in vigore dei ccnl. Per la fase transitoria, cioè prima dell'entrata in vigore dei ccnl, gli orientamenti giurisprudenziali divergono riguardo l'efficacia temporale dell'art. 15 dlgsl 387/98. L'adunanza Plenaria, in coerenza con precedenti pronunce, ribadisce che la norma non ha natura retroattiva, così negando ogni riconoscimento economico al dipendente che svolga mansioni superiori prima del 22/11/98(data dell'entrata in vigore della modifica di cui all'art 15 dlgsl 387/98); Invece, secondo la Cassazione sez. Lavoro, l'art 56 comma 6 del dlgsl 29/93 è norma transitoria cd. temporale: qualsivoglia modifica ad essa apportata (come quella operata dall'art. 15 dlgsl 387/98) produce effetti anche per il periodo transitorio. Accedendo poi a diverso orientamento, la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 2099 del 14 aprile 2006, per il periodo antecedente al dlgsl 387/98, riconosce il diritto alle differenze retributive del dipendente pubblico che svolga mansioni superiori solo in presenza di ulteriori presupposti: vacanza (o disponibilità) del posto in pianta organica e formale incarico di adibizione del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza; requisiti, si noti, previsti dall'art. 56 dlgsl 29/93, ora dlgsl 165/01, art 52, per l'ipotesi di conferimento legittimo di mansioni; per tale ipotesi, la pronuncia 2099/06 ammette la retroattività della norma, escludendola invece per l'ipotesi di conferimento di mero fatto, prevista dal comma 5 art. 52, dlgsl 165/01, con una disparità di trattamento che lascia decisamente spazio ad ulteriori sviluppi giurisprudenziali. (Nota di Paolo Del Giudice) LaPrevidenza.it, 15/06/2006 - www.laprevidenza.it
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 24.3.2006 n° 3

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