L'Agenzia delle entrate pubblica i sette nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i relativi versamenti ai fini dell'adesione alla pace fiscale

di Gabriella Lax - Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia delle entrate del modello per la richiesta di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, (leggi Pace fiscale: modello e istruzioni per aderire) arrivano adesso i sette nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i relativi versamenti.

Le nuove regole sono state pubblicate il 21 febbraio 2019 con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E (sotto allegata).

Pace fiscale, ecco i sette codici tributo

In primis, riguardo alla pace fiscale, va sottolineato che bisognerà pagare mediante il modello F24 le somme dovute per la definizione agevolata delle controversie pendenti, misura per la quale la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 maggio 2019.

I nuovi codici sono consecutivi e vanno dal PF30 al PF36. Si trovano nella sezione "ERARIO" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Circa la compilazione delle restanti sezioni del modello F24, spiega l'Agenzia:

- nel "codice ufficio" andrà indicato il codice della direzione regionale o provinciale dell'Agenzia, del centro operativo di Pescara o dell'ufficio provinciale-Territorio, parte in giudizio (l'identificativo è ricavabile dalla tabella pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate);

- il campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", se previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune (basta collegarsi al sito dell'Agenzia);

- riguardo all'"anno di riferimento", servirà seguire le istruzioni del modello utilizzato per la domanda di definizione della lite; si può trattare del periodo d'imposta interessato o l'anno di registrazione indicato sull'atto oggetto della controversia;

- nel campo "codice fiscale" della sezione "CONTRIBUENTE", se il versamento non è effettuato da chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, andrà scritto il codice fiscale di chi versa; in tal caso, precisa la risoluzione, nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è riportato il codice del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo della controversia, e nel "codice identificativo", il numero "71" (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio).

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Scarica pdf risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E/2019
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Foto: 123rf.com
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