Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, sulla "razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" ed a seguito della circolare di questo Ministero n. 24 del 24 giugno 2004, sono sorte alcune questioni concernenti l'applicazione dell'articolo 17 inmateria di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sulle quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti. II. Quorum strutturale e quorum funzionale Ferma restando la composizione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro ed i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 24/2004, va chiarito che lo stesso è validamente costituito esclusivamente con la presenza dei tre componenti previsti dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004 mentre, ai fini della decisione del ricorso, si ritiene che operi il criterio della maggioranza. Da ciò deriva che anche il componente eventualmente dissenziente con la decisione del Comitato è comunque tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimità, la decisione del ricorso, potendo eventualmente far risultare il dissenso dal relativo verbale della seduta. Va inoltre chiarito che i componenti della Commissione, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario con funzioni vicarie. LaPrevidenza.it, 09/06/2006
Ministero del Lavoro, Circolare 23.3.2006 n° 10 - Prot. 25 /1/0002699

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