Dopo la pubblicazione in G.U. la legge anticorruzione n. 3/2019 è in vigore dal 31 gennaio 2019. Per la riforma della prescrizione, invece, si attenderà il 2020
di Lucia Izzo - A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 13 del 16-01-2019) la legge anticorruzione n. 3/2019 (qui sotto allegata), anche nota come "spazzacorrotti", entra in vigore da oggi, 31 gennaio 2019. Fa eccezione la riforma della prescrizione per cui sarà necessario attendere il 1° gennaio 2020.

Il provvedimento, promosso dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, contiene le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la riforma della prescrizione e le modifiche alla disciplina del finanziamento ai partiti.

Pene accessorie: "daspo" a vita per i corrotti e incapacità di contrattare con la P.A.

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Ridefinendo la disciplina della corruzione, il provvedimento interviene in maniera incisiva sulla disciplina delle pene accessorie. In primis, viene ampliata la platea di reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32-quater c.p.): il peculato, escluso quello d'uso, la corruzione in atti giudiziari e il traffico di influenze illecite si aggiungono a quelli già previsti dal codice penale.

Modificando l'art 317-bis, inoltre, viene estesa anche l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, c.p. (fatti di particolare tenuità) la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

La durata di entrambe la sanzioni accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare) sarà non inferiore a un anno né superiore a cinque anni qualora l'imputato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Per la riabilitazione dei corrotti è previsto un termine più breve per riabilitarsi: 7 anni, anziché 12, in caso vengano date prove effettive e costanti di buona condotta.

Corrotti e "pentiti"? Punibilità esclusa

Il nuovo art. 323-ter c.p., introdotto dalla legge, prevede una precisa causa di non punibilità nei confronti di chi ha commesso taluno dei reati elencati contro la P.A. e si sia poi "pentito": non sarà punibile colui che, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione, lo denuncia volontariamente, fornendo altresì indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui sopra. La causa di non punibilità non trova applicazione qualora la denuncia sia preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato.

Pene più aspre per corruzione impropria e appropriazione indebita

Con una modifica all'art. 318-bis c.p., mutano in peius le pene per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: si rischierà la reclusione da 3 a 8 anni, anziché da 1 a 6 anni. Giro di vite anche per l'appropriazione indebita: nei confronti dei colpevoli si prevede la reclusione da due a cinque anni e una multa da 1.000 a 3.000 euro (anziché la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032).
Viene, inoltre, abrogato l'art. 346 c.p. e l'ipotesi ivi prevista, ovvero il millantato credito, va a confluire nell'ambito del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis). Si prevede, altresì, la perseguibilità d'ufficio dei reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis).

Indagini: agenti sotto copertura e uso dei "trojan"

Per quanto riguarda le attività di indagine, viene consentito, anche per alcuni reati contro la P.A., di avvalersi di agenti di polizia sotto copertura. Consequenzialmente, viene introdotta la non punibilità degli ufficiali di P.G. che, al solo fine di acquisire elementi di prova, tengono condotte che costituirebbero reato, eccetto il caso in cui si sia agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.
Ancora, la legge prevede di estendere l'uso dei captatori informatici su dispositivi elettronici portatili usati per di conversazioni o comunicazioni telefoniche, anche tra presenti, qualora si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di rito. Sul punto è intervenuta l'abrogazione della deroga prevista dalla legge Orlando in relazione ai luoghi di privata dimora (art. 2, comma 2, dell'articolo 6 del d.lgs. n. 216/2017).

Riforma della prescrizione operativa dal 2020

Una delle più rilevanti modifiche operate dalle legge è quella inerente la prescrizione, non presente nel testo originario del d.d.l., che introduce una disciplina più restrittiva. Ad essere riformarti sono stati gli artt. 158, 159 e 160 del Codice Penale. La novità, che non valgono solo per i reati di corruzione, entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2020.
Per l'effetto, il corso della prescrizione rimarrà sospeso dal momento della sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.
Il termine della prescrizione decorrerà, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Maggiore trasparenza per partiti e movimenti politici

La legge introduce anche una disciplina particolareggiata in materia di trasparenza, tracciabilità e controllo dei partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Oltre all'obbligo di rendicontazione per contributi in denaro complessivamente superiori a euro 500 annui, è previsto anche un obbligo di annotazione per le liste e candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.
Vietato, invece, ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che vogliano rimanere anonimi e ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero.
Anche parlamentari ed esponenti del Governo dovranno rendere pubbliche le donazioni. Inoltre, i contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, saranno pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.
Scende a 3.000 euro (anziché gli attuali 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.

Curriculum e certificato penale dei politici online

Partiti e movimenti politici, nonché liste elettorali, dovranno pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
L'obbligo di pubblicazione andrà espletato entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti.

Testo Unico su contributi a candidati e partiti politici

Sarà il Governo, prevede la legge, ad adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni competenti, un decreto legislativo recante un Testo Unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, saranno riunite le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.
Scarica pdf Legge 3/2019 Anticorruzione

Foto: 123rf.com
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