In vigore da oggi il decreto legge che istituisce Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Entro 30 giorni, l'INPS predisporrà i moduli domanda per RdC. Attese anche due piattaforme digitali
di Lucia Izzo - Le "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" sono in vigore da oggi. Il decreto-legge n. 4/2019 (sotto allegato) è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 23 del 28-1-2019) a seguito della firma da parte del Presidente Mattarella.

Il provvedimento disciplina due delle più importanti misure programmate dall'esecutivo Lega-M5S, ovvero Reddito di Cittadinanza e Quota 100.

Reddito di cittadinanza ai blocchi di partenza

Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, costituirà livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Sarà compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e di altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ne ricorrano le condizioni.
A seguito della pubblicazione del decreto, la macchina amministrativa si dovrà mettere in moto per assicurare nei tempi l'operatività del Reddito di Cittadinanza. L'INPS si occuperà di approvare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L., il modulo di domanda e il modello per comunicare i redditi.
Sarà poi necessario istituire le due piattaforme digitali per il funzionamento del sistema Rdc: una sarà presso l'ANPAL e una sul sito del Ministero del lavoro. Le due piattaforme si occuperanno della gestione telematica delle informazioni, inclusa la presentazione online della domanda.
La domanda, inoltre, potrà presentarsi anche in Posta o ai CAF, ma in questo secondo caso è necessaria una previa convenzione con l'INPS. Se tutto andrà come previsto, le domande potranno essere prestante già a partire da marzo e sarà poi l'INPS a riconoscere il Rdc ove ricorrano le condizioni, facendosi aiutare dai Comuni per la verifica della Residenza.

Reddito di cittadinanza: i requisiti

Viene riconosciuto ai nuclei familiari che possiedono cumulativamente, al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, una serie di requisiti.
Il richiedente dovrà essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sarà, altresì, richiesta, la residenza per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, in modo continuativo.
Il valore dell'ISEE dovrà essere inferiore a 9.360 euro, il valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro e il patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, ma quest'ultimo potrà essere accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità.
Inoltre il valore del reddito familiare dovrà essere inferiore a una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. In ogni caso la soglia è incrementata a euro 9.360 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da DSU.
Con riferimento al godimento di beni durevoli, inoltre, nessun componente il nucleo familiare dovrà essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.
Infine, nessun componente dovrà essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Neppure avranno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

RdC: il beneficio economico

Il beneficio economico del Rdc, su base annua ed esente da IRPEF, si compone dei seguenti due elementi: una componente a integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
Per agevolare i nuclei familiari che risiedono in un'abitazione di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, la suddetta integrazione è concessa anche nella misura della rata mensile del mutuo e fino a un massimo di 1.800 euro annui.
Il beneficio economico non potrà essere inferiore a 480 euro annui e, in ogni caso, non potrà essere complessivamente superiore alla soglia di 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare.

Erogazione del Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza sarà riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario rientra nelle condizioni richieste e comunque per non oltre 18 mesi continuativi. Il beneficio potrà essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Sarà un successivo decreto del Ministro del Lavoro, da adottarsi entro sei mesi, a stabilire le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne. Il beneficio dovrà essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione: l'ammontare non speso o prelevato, a eccezione di arretrati, sarà sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
La somma sarà erogata tramite una Carta simil postepay che verrà consegnata all'avente diritto e opportunamente modificata. Sarà vietato utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti agli stessi fini.
Inoltre, i beneficiari del RdC, non esclusi o esonerati dagli obblighi, dovranno stipulare presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato (art. 20 d.lgs. n. 150/2015)
Entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km - 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata, la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia.
Dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250km, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale. Invece, dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con persone con disabilità, invece, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.

Pensioni e Quota 100

Il "decretone" prevede diverse misure in materia di pensioni che consentiranno l'uscita dal mondo del lavoro in anticipo, tra cui opzione donna, ape sociale, cristallizzazione al 2018 dei requisiti per pensione anticipata e precoci, precisazioni e novità in ordine all'anticipo del TFS e alla facoltà di riscatto degli studi e dei "buchi contritutivi, ovvero periodi non coperti da contribuzione.
Tra queste spicca Quota 100, istituita in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e che consentirà di andare in pensione anticipatamente al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

I lavoratori privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019, mentre chi li matura dal 1° gennaio 2019 dovrà attendere tre mesi dalla maturazione.
I dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del decreto i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019, chi li matura successivamente dovrà attendere sei mesi dalla data di maturazione. In tal caso, la domanda di collocamento a riposo dovrà essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.
In sede di prima applicazione, per i lavoratori del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Scarica pdf D.L. 4/2019 Reddito di Cittadinanza e Quota 100

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