Dopo le polemiche arriva il decreto legge che stabilisce la proroga di sei mesi per il rinnovo dei Coa scaduti il 31 dicembre 2018, in modo da consentire agli ordini locali di svolgere le consultazioni in modo corretto

di Gabriella Lax - Le elezioni forensi si potranno rinviare fino a luglio. Dopo le tante polemiche di questi giorni arriva il decreto legge con le misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi (vedi anche Avvocati: spunta l'emendamento sul limite del doppio mandato). Nell'illustrare il testo, il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, ricorda la «proroga di sei mesi per il rinnovo dei Coa scaduti il 31 dicembre 2018, in modo tale da consentire agli ordini locali di svolgere le consultazioni in modo corretto».

Elezioni forensi, la proroga

E' stato il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ad approvare un decreto-legge che introduce misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative relative alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi, come stabilito dalla legge 12 luglio 2017, n. 113.

Per spegnere la bagarre in atto, le disposizioni introdotte fanno salve le statuizioni della Cassazione della sentenza n. 32781/2018, secondo le quali ai fini del citato divieto si deve tener conto anche dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. In sintesi dunque resta fermo il dettato della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrilevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

La decisione del Consiglio dei ministri è valida, «salvo intese» in modo tale da lasciare possibilità di differire lo svolgimento delle consultazioni, tenendo però ferme le conclusioni cui è approdata la Corte.


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