L'obbligo di piantumazione di alberi per i nuovi nati o adottati è già previsto, ma poco applicato. Un disegno di legge mira a estendere la disciplina e a renderla più effettiva sanzionando le amministrazioni inadempienti
di Lucia Izzo - Implementare il verde urbano piantando un albero per ogni nuovo nato o per ogni bambino adottato. Non si tratta di una lodevole iniziativa o proposta innovativa, ma di un vero e proprio obbligo previsto da una legge di fatto già esistente ed efficace.

Una pratica, purtroppo, che i Comuni interessati non hanno diligentemente attuato, complice anche la mancanza di una sanzione vera e propria a parte quella politica. Nell'ultimo periodo, tuttavia, il dibattito sul tema ha assunto nuova consistenza, anche grazie a un disegno di legge presentato per ampliare e rendere maggiormente efficaci le disposizioni già in vigore.

Un albero per ogni nato: cosa dice la legge

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A istituire l'obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato era stata in prima battuta la le Legge Cossiga-Andreotti n. 113 del 29 gennaio 1992, allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento.

I Comuni, secondo il dictum legislativo, avrebbero dovuto provvedere, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

Presumibilmente a causa della scarsa applicazione della normativa da parte delle amministrazioni locali, il provvedimento è stato "rinnovato" a opera della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 16 Febbraio dello stesso anno, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali e ridefinito la Giornata Nazionale dell'Albero celebrata il 21 novembre allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano.

Le modifiche hanno confermato l'obbligo già previsto dalla legge n. 113/1992 e puntato a renderlo maggiormente effettivo, attravrso termini e modalità più puntuali: da un lato, si è scelto di limitarlo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti mentre, dall'altro, è stato esteso anche nei confronti dei minori adottati e non solo dei neonati residenti.

Ancora, la legge ha ridotto a 6 mesi il termine entro cui provvedere alla messa a dimora degli alberi, ha istituito il bilancio arboreo del Comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del sindaco "due mesi prima della scadenza naturale del mandato".
Per vigilare sul rispetto della legge, è stato istituito stato presso il Ministero dell'Ambiente un apposito "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico" a cui i Comuni inviano le informazioni relative al tipo di albero e al luogo di sua messa a dimora, nell'ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano.

Tuttavia, le disposizioni di legge hanno continuato a trovare scarsa applicazione nella prassi delle amministrazioni locali, complice anche l'assenza di vere e proprie sanzioni, ad eccezione di quella politica, che avrebbero potuto "spronare" i Comuni ad applicare una legge che di fatto avrebbe ripercussioni assai virtuose per le nostre città.

La proposta: nuovi alberi per i decessi precoci

Il disegno di legge n. 549 del 2 luglio 2018 (qui sotto allegato), d'iniziativa delle senatrici Moronese e Nugnes, interviene nuovamente sul tema e, tra l'altro, punta a introdurre l'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età.

Nella relazione introduttiva si menziona la precedente legge del 2013 che "pur nel tentativo di promuovere una visione prospettica di tutela e di valorizzazione ambientale attraverso lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ha disposto misure che appaiono "ancora insufficienti".
Il provvedimento prende le mosse anche dai dati "non confortanti" in merito alla natalità e alla mortalità del nostro Paese, sostenendo che la piantumazione per la perdita precoce di cittadini con meno di 50 anni potrebbe rappresentare un monito per la cittadinanza, ma soprattutto per i rappresentanti delle istituzioni locali che sono garanti della salute dei propri concittadini.

Obbligo di piantumazione ai Comuni con oltre 5mila abitanti

Si ritiene, inoltre, che l'obbligo di piantumazione debba essere esteso a tutti i Comuni con più di 5mila abitanti, decisione più coerente con l'obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientale migliori
La messa a dimora, si legge ancora nel testo, dovrebbe avvenire nella zona urbana e non extraurbana, se possibile, privilegiando aree particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi, che abbiano recato nocumento all'ambiente stesso
Inoltre, per soddisfare l'interesse pubblico primario allo sviluppo del verde pubblico, il testo mira ad arricchire la previsione del bilancio arboreo annuale con l'inserimento non solo degli alberi piantati in ragione della nuova nascita o del decesso precoce, ma anche di quelli tagliati o eradicati, così da rendere evidente la valutazione ponderata sullo sviluppo del verde.
Ancora, per garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e per assicurare adeguati livelli di informazione ambientale, si prevede la pubblicazione del bilancio arboreo annuale on line nel sito istituzionale dell'amministrazione.

Alberi per nuovi nati o decessi precoci: le sanzioni

Il testo sottolinea anche l'urgenza di un più efficiente controllo sulle azioni degli enti competenti e di promuovere l'ottemperanza agli obblighi mediante un sistema di incentivi e il subentro di istituzioni sovraordinate che possano esercitare poteri sostitutivi.
In particolare, per far assumere concretezza e imperatività alla piantumazione di un albero, si stabilisce che le amministrazioni inadempienti o inerti siano assoggettate all'intervento, pur se eccezionale, di tipo sostitutivo del prefetto, quale ente più vicino ai bisogni dei cittadini, che interviene disponendo le misure adeguate.
In ogni caso, l'intervento sostitutivo dovrebbe essere preceduto da una diffida e dall'indicazione di un congruo termine ad adempiere così da consentire un dialogo costruttivo fra le istituzioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
In particolare, si mira a indirizzare l'azione amministrativa di competenza nella prospettiva di una concreta e sollecita realizzazione e soddisfazione dell'obbligo di piantumazione per lo sviluppo del verde pubblico urbano. In tal modo si intende disporre la convergenza di azioni tese a blindare quell'effettività ed efficacia che questo disegno di legge si prefigge finalmente di inaugurare.
Disegno di Legge n. 549/2018

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