Emanato il 28 dicembre 2018 il decreto del Ministro Tria che introduce 106 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti. La guida ai nuovi ISA

di Annamaria Villafrate - Con il decreto del 28 dicembre 2018 (sotto allegato) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze introduce 106 nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti. Grazie a questi indicatori, che saranno applicati già al periodo d'imposta 2018 e che vanno a sostituire i vecchi studi di settore, l'Agenzia delle Entrate potrà verificare se la gestione aziendale e professionale dei propri contribuenti è corretta e trasparente e attribuire conseguentemente un voto minimo di 1 e massimo di 10. Più alto sarà il voto, più il contribuente sarà considerato virtuoso per il fisco e, in tale ottica, maggiori saranno i benefici che potrà ottenere, come l'esonero dagli accertamenti. Obiettivi primari degli I.S.A? Favorire l'emersione spontanea dei redditi imponibili e aumentare la collaborazione fra contribuenti e Fisco.

Indice:

Indici sintetici di affidabilità: cosa sono

[Torna su]

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A), in base a quanto previsto dal comma comma 18 dell'articolo 9-bis del Dl 50/2017 hanno messo la parola fine agli studi di settore.

In particolare gli I.S.A misurano, attraverso un metodo di calcolo statistico, dati relativi a più periodi d'imposta, restituendo una sintesi di determinati valori dai quali l'Agenzia delle Entrate è in grado di verificare se la gestione dell'azienda o della professione, da parte del contribuente, si è svolta in modo corretto. Chi tra i contribuenti risulterà, in base ai risultati di tali verifiche, trasparente e congrua dal punto di vista fiscale, beneficerà di importanti benefici.

L'art. 3 del decreto, dedicato alla determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, proprio per favorire l'emersione del reddito imponibile, al comma 7 prevede la possibilità per il contribuente di migliorare il proprio profilo e accedere al regime premiale, indicando nelle dichiarazioni fiscali "ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi".

Indici sintetici di affidabilità: come funzionano

[Torna su]

Il sistema degli indici di affidabilità fiscale si basa su una scala di valori che prevede l'attribuzione di un voto minimo di 1 e massimo di 10. Maggiore è il voto attribuito, più consistente è il premio riconosciuto al contribuente virtuoso che, se ottiene il voto massimo di 10, non è sottoposto agli accertamenti sintetici. Essi si applicano a precise attività agricole, commerciali, manifatturiere, ma anche a servizi e attività professionali, individuate ed elencate nell'art. 1 del decreto.

Categorie di contribuenti esonerati dagli I.S.A

[Torna su]

L'art. 4 del decreto prevede, tra l'altro, l'esonero dagli indici di affidabilità fiscale per i seguenti settori:

  • enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
  • imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
  • contribuenti che dichiarano determinati ricavi;
  • contribuenti che si avvalgano di particolari regimi fiscali agevolati;
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • contribuenti che esercitano due o più attività di impresa "non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 11 a 13 dell'art. 1, con i limiti ivi indicati, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati";
  • società cooperative, consortili e consorzi che operano unicamente in favore delle imprese socie o associate e delle cooperative costituite da utenti non imprenditori, che operano solo in favore degli stessi.

Scarica pdf M.E.F Decreto 28-12-2018 indici sintetici di affidabilità fiscale

Foto: 123rf.com
In evidenza oggi: