D'altro canto, per il reclutamento dei dirigenti scolastici (la cui qualifica è stata introdotta nel 1998, mediante l'aggiunta dell'art. 25-bis al d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001), l'art. 29, cui rinvia la norma impugnata, prevede il corso-concorso, al quale sono ammessi i docenti laureati, in ruolo da almeno sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale, propri dell'ordinamento precedente (art. 477 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; art. 22, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001 -»; artt. 1-sexies e 1-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti», introdotti dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43), continuano a sussistere in via transitoria, per effetto della stessa disposizione, e sono conferiti a docenti in possesso di determinati requisiti di professionalità, sulla base di graduatorie compilate secondo titoli di servizio, di studio e di cultura (ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 40 del 2005). Ai sensi dell'art. 8-bis impugnato, gli incarichi annuali di presidenza (e, nel prossimo futuro, quelli di dirigente scolastico) sono conferiti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di posti per le categorie protette. Secondo il sopra descritto quadro normativo - correttamente ricostruito dal giudice remittente in direzione conforme alla giurisprudenza prevalente - le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione qualora ritengano di saturare l'aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici. Conseguentemente, l'art. 8-bis, che deve essere riferito al personale in servizio, risultando altrimenti privo di destinatari, introduce una deroga al necessario stato di disoccupazione di cui al suddetto principio, per i soli dirigenti scolastici e per i présidi incaricati. LaPrevidenza.it, 26/05/2006
Corte costituzionale, sentenza 11.5. 2006, n. 190

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