La fatturazione delle utenze telefoniche a 28 giorni, la conquista del rimborso di fronte ai Corecom, la disciplina del procedimento e lo stop del Consiglio di Stato

Dott.ssa Zaira Niaty - E' ormai nota da circa un anno, la incresciosa problematica relativa alla fatturazione a 28 giorni delle utenze telefoniche, che ha visto un attivarsi solerte da parte di diverse associazioni dei consumatori, in una intensa battaglia legale a favore degli utenti reclamanti. La campagna legale sulla tematica di cui è trattazione, era stata intrapresa prevalentemente per far ottenere i legittimi rimborsi a tutti i fruitori di utenze telefoniche fisse in particolare, a cui era stata imposta arbitrariamente una "Modifica contrattuale unilaterale", che prevedeva la c.d. tredicesima mensilità a discapito delle tasche dei milioni di utenti che hanno arricchito ingiustamente le casse delle compagnie telefoniche.

Bollette a 28 giorni: i provvedimenti innanzi ai Corecom

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E di conseguenza, l'evoluzione della questione, nonostante ancora non vi sia stata ad oggi l'ufficialità della pronuncia giudiziale da parte del Tar Lazio sul come orientarsi sull'effettiva restituzione di tali importi da parte dei gestori, ha visto comunque da parte di alcuni Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) ad esempio della Regione Calabria, i primi provvedimenti di definizione in cui sono stati riconosciuti gli importi indebitamente trattenuti dai gestori oltre al riconoscimento di un proporzionato indennizzo a titolo di somma onnicomprensiva per la procedura.

Rimborso per erroneo calcolo delle fatturazioni

Il riconoscimento della domanda di definizione presso il Co.Re.Com. della Calabria dal momento che non vi è stato un indirizzo giurisprudenziale vero e proprio, è stato interpretato dagli esperti competenti in materia, come "Modifica contrattuale unilaterale", "Erroneo calcolo delle fatturazioni", dimostrando alle compagnie telefoniche resistenti in fase istruttoria, il regolare pagamento delle fatture pregresse contestate dai ricorrenti, per i periodi di riferimento successivi alla Delibera 121/17/CONS e riportando nell'istanza il calcolo preciso dei giorni trattenuti dal gestore.

Addirittura in alcuni casi, per alcuni utenti, il gestore provvedeva ad emettere fatture anche inferiori a 28 giorni e pertanto tale comportamento per essere prontamente riconosciuto, lo si è potuto legittimamente "giustificare" nell'ambito dell'erroneo calcolo delle bollette. Gli utenti/ricorrenti, dunque, avvalendosi della prova certa, esibita in allegato all'istanza, hanno potuto ottenere la restituzione di quanto pagato in maggiorazione.

La procedura innanzi ai Corecom

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Ai sensi dell' articolo 14 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, la procedura di definizione dinanzi ai Co.Re.Com è accessibile in caso di mancata o parziale conciliazione, sia alle parti congiuntamente o al solo utente i quali possono chiedere appunto la definizione amministrativa della controversia. L'istanza inoltre non può essere presentata se sono trascorsi più di tre mesi dalla conclusione del procedimento di conciliazione o se sulla medesima lite sia già stata adita l' Autorità giudiziaria.

La pronuncia della Decisione della controversia ai sensi dell' art. 19 del Regolamento può consistere in caso di fondatezza dell'istanza:

- nella condanna dell' operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute (che può equivalere allo storno delle somme non dovute che ancora non siano state pagate);

- o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell' Autorità.

La suddetta norma, afferma ancora che, in altre parole, si deve sempre avere presente che sebbene sussista il potere-dovere di riferirsi e di utilizzare, nella valutazione della fattispecie sottoposta a definizione, tutte le norme e i principi generali dell'ordinamento ed anche l' equità, vi sono comunque delle istanze che devono essere dichiarate inammissibili, poiché non rientranti nel possibile oggetto della pronuncia sopra descritto (vi sono stati casi in cui, per esempio, l' utente ha chiesto l' annullamento della graduatoria di un concorso a premi organizzato da un operatore oppure la rimozione di impianti radio-elettrici o tralicci installati sulla sua proprietà).

In questi casi, se l' istanza inammissibile è l' unica presentata, il procedimento di definizione non deve essere avviato e alla parte istante deve essere inviata una comunicazione di inammissibilità.

Se, invece, l' utente ha proposto anche altre istanze da ritenersi ammissibili, si dà avvio al procedimento e, con definizione, le istanze inammissibili saranno indicate come tali.

La pronuncia secondo equità

Infine, in riferimento all' oggetto della pronuncia in tema di decisione della controversia, bisogna menzionare la Pronuncia secondo equità che può essere applicata a prescindere dalle "fonti" sopra descritte adeguatamente motivate.

La natura discrezionale del potere di risoluzione delle controversie dell' Autorità, come qualsiasi altra pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, importa, infatti,il riconoscimento di un potere di apprezzamento di tutte le circostanze di fatto che hanno condizionato il rapporto(contrattuale o extracontrattuale) che viene sottoposto, al fine - all' occorrenza - di ricondurlo ad equità tramite una pronuncia che riequilibri le posizioni delle parti nel pubblico interesse, d' altro canto, la valutazione equitativa costituisce uno dei parametri indicati nelle due raccomandazioni comunitarie sulla risoluzione non giurisdizionale delle controversie, la n. 258 del 1998 e la n. 310 del 2001, mentre la delibera n. 173/07/CONS, nelle sue premesse oltre che negli articoli dedicati alla conciliazione e alla decisione della lite, fa esplicito riferimento all' equità quale criterio di giudizio.

Ad ogni modo, il criterio dell' equità resta un criterio residuale secondo l' art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

L'accoglimento del Corecom e la sospensione dei rimborsi da parte del Consiglio di Stato

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Ora alcuni Comitati Regionali per le Comunicazioni (nello specifico della Calabria) hanno inteso accogliere molte delle istanze di conciliazione sulla fatturazione a 28 giorni, prima del 20 dicembre 2018 (data in cui è arrivata la sospensione del Consiglio di Stato che ha accolto i ricorsi presentati in via cautelare dalle compagnie telefoniche sospendendo fino al 31 marzo 2019 gli effetti della decisione del Tar Lazio che intimava il rimborso entro fine anno) disattendendo il provvedimento di intimazione del Tar Lazio il quale aveva previsto l' erogazione di detti rimborsi entro il 31 dicembre 2018.

Leggi Bollette a 28 giorni: stop ai rimborsi

Ad ogni modo, si auspica che il provvedimento in ultima battuta accolga in conformità del Co.re.com. le ragioni dei milioni di destinatari, condannando le compagnie telefoniche, quindi, al rimborso in automatico e legittimo per aver adottato un comportamento evidente di pratica commerciale scorretta, integrando anche un profilo di Arricchimento ingiusto senza causa ex art. 2041 c.c., Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ed Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità ex art. 650 c.p.

Dott.ssa Zaira Niaty

Esperta in diritto del consumo e tutela delle utenze pubbliche e private c/o Movimento Difesa del Cittadino

Per maggiori info scrivere al seguente indirizzo e-mail: infostudiolegals@libero.it


Foto: 123rf.com
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