Il ddl anticorruzione è legge, tra le tante novità presenti nel testo approvato, c'è la nuova disciplina dell'agente sotto copertura

di Annamaria Villafrate - Il ddl anticorruzione è legge e tra le varie novità viene disciplinato il ruolo dell'agente sotto copertura. In particolare, la nuova legge amplia il novero dei reati e il tipo di condotte non punibili, consentendo un impiego più ampio ed efficace di questa specifica tecnica investigativa.

L'agente sotto copertura nel ddl spazzacorrotti

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Il ddl anticorruzione all'art. 6 modifica l'art. 9 della legge n. 146/2006, ampliando i reati e le operazioni degli agenti sotto copertura. L'agente sotto copertura, utilizzato fino ad oggi nelle indagini per i reati di terrorismo e criminalità organizzata, potrà in questo modo essere impiegato in tutti quegli illeciti penali in relazione ai quali sussiste un sospetto di corruzione.

Nuovi reati per l'agente sotto copertura

Stando alla lettera della norma, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia, se tengono determinate condotte, elencate all'interno della norma, durante particolari operazioni, finalizzare ad acquisire elementi di prova in relazione ai seguenti nuovi delitti:

  • concussione art 317cp;
  • corruzione per l'esercizio di funzioni art 318 cp,
  • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art 319 cp, compresa l'ipotesi aggravata di cui all'art 319 bis cp; ;
  • corruzione in atti giudiziari 319-ter,
  • induzione a dare o promettere utilità art 319-quater comma 1;
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art 320 cp;
  • pene per il corruttore art 321 cp;
  • istigazione alla corruzione art 322 cp;
  • peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri art 322-bis cp;
  • traffico di influenze illecite art 346-bis cp;
  • turbata libertà degli incanti art 353 cp;
  • turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 353-bis cp;
  • attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 452-quaterdecies;
  • sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione art 630 cp;
  • usura art 644 cp;
  • riciclaggio art 648-bis;
  • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art 648-ter cp.

Nuove condotte non punibili

La norma, come anticipato introduce anche nuove condotte (evidenziate in grassetto) che, se poste in essere da un agente sotto copertura, ne comportano la non punibilità, ovvero quando costui "nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova" anche per interposta persona, da rifugio o presta assistenza agli associati, acquista, riceve, sostituisce od occulta denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni o cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accetta l'offerta o la promessa, ostacola l'individuazione della loro provenienza, ne consente l'impiego, corrisponde denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promette o da denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compie attività prodromiche e strumentali.

Ddl spazzacorrotti: le altre novità del ddl anticorruzione

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Tante le novità della legge anticorruzione approvata alla Camera il 18 dicembre appena trascorso:

  • interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua di contrattare con la PA;
  • pene più severe per i reati di corruzione impropria e appropriazione indebita;
  • non punibilità per chi si ravvede, autodenuncia e collabora entro 4 mesi dalla commissione dell'illecito penale, tranne che per il reato di traffico di influenze illecite (346-bis c.p.);
  • stop della prescrizione dopo la condanna in primo grado o dal decreto di condanna a partire dal primo gennaio 2020;
  • riabilitazione più breve (da 12 a 7 anni) per i corrotti;
  • impiego dei trojan per intercettare, durante le indagini, le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni e in altri luoghi di privata dimora;
  • obbligo per i partiti di rendicontare e rendere pubbliche le donazioni di importo superiore ai 500 euro annui;
  • stop ai finanziamenti dei partiti da parte di cooperative sociali e consorzi.

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