Con la conversione in via definitiva del decreto legge 119/2018, si alleggeriscono le sanzioni per chi dimentica la dicitura "non trasferibile" sull'assegno

di Gabriella Lax - Con la conversione in via definitiva del decreto legge 119/2018 (decreto fiscale), si alleggeriscono le sanzioni per chi dimentica la dicitura "non trasferibile" sull'assegno e arrivano tante risposte a coloro che di questo insolito meccanismo erano state vittime (vedi anche Assegni non trasferibili sanzioni più basse).

Assegni non trasferibili, ok definitivo alle sanzioni minime

Grazie alla conversione sono state modificate le sanzioni che riguardano importi più bassi che superano la soglia dei 999,99 euro e non superano i 30mila euro. In questi casi la multa equivale al 10 per cento dell'importo totale che è stato pagato. Le novità del decreto riguardano tutti i procedimenti in corso al 24 ottobre 2018. Non ci sono però novità sulle sanzioni per gli assegni che portati direttamente all'incasso dal ricevente originario. Ricordiamo che, come imposto dall'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 231/2007, permane l'obbligo di indicare sugli assegni per importi pari o superiori a mille euro il nome o la ragione sociale del beneficiario e la dicitura "non trasferibile". Dunque, in assenza dell'apposizione di uno di questi elementi, potranno essere ancora arrivare multe per i trasgressori. In particolare una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro (aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 250.000 euro). Con le modifiche tuttavia, la posizione di chi stacca un assegno sotto i 30mila euro senza indicare la non trasferibilità, dopo l'accertamento che non ci sia l'ipotesi di riciclaggio, viene valutata in modo più attento e con una mano meno pesante. La sanzione infatti diventerà minima e può essere chiesta anche l'archiviazione della contestazione. Ancora, favor rei, potrà essere irrogata una sanzione più ragionevole anche a chi avesse compiuto in passato violazioni involontarie ed ancora in corso di contestazione, ma che fossero del tutto estranee ai fenomeni criminali che questa legge intende perseguire. Rimane senza seguito l'ipotesi di poter completamente escludere la punibilità per le violazioni relative ad assegni direttamente portati all'incasso dal beneficiario originario.


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