Il ricorso, trattenuto in decisione all'udienza del 13 gennaio 2006, è fondato. Il primo giudice ha ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe "reiteratamente posto in rilievo" l'evoluzione della normativa in tema di "riscatti" sino a ritenere riscattabile ogni periodo di studio necessario per acquisire una maggiore preparazione professionale, richiesta per accedere ad una specifica qualifica superiore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000, secondo il TAR, consente di "enucleare un principi generale sulla generale riscattabilità dei periodi di studio post-universitari o post-secondari funzionali alla carriera nell'Amministrazione di appartenenza". La argomentazione non convince, perché la normativa che regola l'accesso al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale (RD 21novembre 1929 n. 2330, articolo 20), non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario, essendo sufficiente il certificato di licenza media di primo grado, e l'articolo 135 del T.U. 27 luglio 1939 n. 1265 prevede che alla fine del corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio, venga rilasciato un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera. Qualora l'infermiera superi con esito favorevole gli esami del terzo corso, consegue uno speciale certificato di abilitazione. Il diploma, conseguito dall'interessata al termine della durata del corso biennale, può essere considerato un diploma di scuola media superiore, che, seppur necessario ai fini della qualifica ricoperta, non è riscattabile così come non lo sono tutti i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato, richiesto per l'accesso al posto.... LaPrevidenza.it, 18/05/2006
Consiglio di Stato, Decisione 11.4.2006 n. 1994

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