Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo

di Gabriella Lax - I supplementi di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito o di debito da parte degli esercenti commerciali nei confronti dei consumatori sono vietati dal codice del consumo. A ricordarlo in una comunicazione è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Carte di credito, richiamo dell'Antitrust per i supplementi

La risposta dell'Autorità arriva in relazione all'applicazione di un supplemento di prezzo (che può arrivare a 1 euro) per l'acquisto di vari beni e servizi (sigarette, marche da bollo, servizi di lavanderia, bevande, biglietti per trasporti pubblici). L'Autorità - chiarisce la nota «è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti"».

L'Antitrust ricorda il «divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366» che riguarda i servizi di pagamento nel mercato interno recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. In base a questa norma, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta». Da qui l'invito rivolto agli «esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l'acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all'utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento». In caso di violazioni, la stessa Autorità, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori, previsit all'art. 27 del Codice del Consumo.


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