Questioni relative al diritto all'adeguamento dell'assegno: mancanza di copertura finanziaria e incompleta parificazione di trattamento di tutte le categorie di vittime del dovere
Avv. Francesco Pandolfi - In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1 comma 565 in favore delle vittime del dovere, la Legge ha stabilito un diritto soggettivo e non un interesse legittimo e, questo diritto, non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici; ha natura prevalentemente assistenziale, cosicché la competenza a conoscere delle relative controversie è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario quale giudice del Lavoro e dell'Assistenza sociale. Tanto è stato chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23300 del 13.09.2016.

Assegno vitalizio vittime del dovere

Altresì, la sentenza n. 7761 del 27.03.2017 ha precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un intento perequativo, il tutto in conformità ad un principio di equità posto dall'art. 3 della Costituzione.

Il caso

Il Ministero, nel suo ricorso per Cassazione relativo al caso qui commentato, aveva negato l'esistenza di un diritto all'adeguamento dell'assegno in questione, vuoi per un deficit di copertura finanziaria, vuoi per una mancata completa attuazione della parificazione di trattamento di tutte le categorie delle vittime del dovere (visti taluni vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione dei fondi disponibili).

La decisione

La Corte di Cassazione Sez. L. civile con la sentenza n. 25853 del 16.10.2018 è tornata sul tema, dichiarando estinto il processo dopo la rinunzia al ricorso presentata dal Ministero (convinto ad abbandonare la fase processuale vista la sentenza 23300 e, dunque, a fronte della conferma della giurisdizione del giudice ordinario anziché amministrativo, come invece aveva sollevato nei precedenti gradi della causa).
La sentenza 25853 giunge dopo due gradi di merito, dove i giudici avevano già condannato il Ministero dell'Interno a pagare, alla riconosciuta vittima del dovere, l'adeguamento dell'assegno mensile dovutogli L. n. 407/98 ex art. 2 e pari a euro 500,00, oltre perequazioni per legge dall'01.01.2006.
Nello specifico, in primo grado era stato il Tribunale di Genova con sentenza n. 8747/15.
In secondo grado la Corte di Appello di Genova aveva rigettato l'appello del Ministero con la sentenza n. 157 del 2016.
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