Secondo la Cgue la normativa italiana che vieta alle imprese private di esercitare attività di conservazione di urne cinerarie è contraria al diritto dell'Unione europea

di Gabriella Lax -E' contraria al diritto comunitario la normativa italiana che vieta alle imprese private di esercitare attività di conservazione di urne cinerarie. A stabilirlo è la Corte europea, Ue nella causa C-342/17 tra Memoria Srl e una vedova e il comune di Padova. Per l'organo europeo il divieto «costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento garantita dal diritto dell'Unione».

Cimiteri privati, ok della Corte europea al caso di Padova

A Padova, la società Memoria dà la possibilità di conservare in un luogo gradevole (che non sia l'abitazione o il cimitero) le ceneri dei defunti. Una vedova decide di usufruire di questo tipo di servizio, tuttavia, con una delibera del 2015, il Comune di Padova cambia il regolamento dei servizi cimiteriali, escludendo che l'affidatario di un'urna cineraria possa avvalersi dei servizi di un'impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, per conservare urne fuori dell'ambito domestico.La signora e la società si rivolgono al Tar del Veneto per chiedere l'annullamento della delibera e il Tar porta la questione alla Corte di giustizia. Proprio l'organo europeo rileva che la normativa adottata dal Comune di Padova di fatto conferisce ai servizi comunali un monopolio sulla fornitura del servizio di conservazione delle urne: dunque una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro viola la libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 TFUE.Si tratta comunque di restrizioni che non trovano giustificazioni in ragioni imperative di interesse generale (addotte dal governo italiano) e che riguardano la tutela della salute, la necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e la tutela dei valori morali e religiosi prevalenti nel nostro Paese.

Essendo le ceneri inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie. Circa la tutela del rispetto della memoria dei defunti, secondo il giudice europeo la normativa nazionale si spinge ben oltre il conseguimento di tale obiettivo. In relazione ai valori morali e religiosi prevalenti in Italia infine (che osterebbero a una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata allo stesso inquadramento tariffario che il Paese evidentemente non considera contrario ai valori morali e religiosi.

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