Per il Garante privacy le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica devono assicurare l'esattezza dei dati verificati dall'ufficiale di stato civile nei relativi registri

di Gabriella Lax - Niente nome del padre e della madre sulla carta d'identità. Arriva il parere negativo del Garante per la privacy sulla richiesta del Ministero dell'Interno riguardo la modifica del decreto dello stesso Ministero del 23 dicembre 2015 relativo alle modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica.

Carte d'identità elettronica, il Garante boccia ripristino "padre e madre" sul documento

La dizione di un tempo "padre" e "madre" è stata sostituita con l'etichetta genitore 1 e genitore 2. Da qui la questione sollevata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla necessità di ripristino delle vecchie modalità e la richiesta del Viminale al Garante per ottenere una pronuncia sullo schema di decreto destinato a riportare la modulistica alla sua formula storica delle origini.

La solenne bocciatura è arrivata col parere, datato 31 ottobre e pubblicato sul sito dell'Authority guidata da Antonello Soro.

Secondo il Garante «la modifica in esame è suscettibile di introdurre, ex novo, profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica di padre e madre. Ciò, in particolare, nel caso in cui sia prevista la richiesta congiunta (l'assenso) di entrambi i genitori del minore, documento valido per l'espatrio». Ad esempio per la responsabilità genitoriale nella trascrizione nei registri dello stato civile dei figli dopo una sentenza di adozione in casi particolari, oppure nel caso della trascrizione di atti di nascita formati all'estero, nel riconoscimento in Italia di provvedimenti di adozione pronunciati all'estero, per la rettifica di attribuzione del sesso, o ancora quando a registrare sia direttamente il sindaco. Sono tutte ipotesi in cui il rilascio del documento «potrebbe essere impedito dall'ufficio, in violazione di legge, oppure potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà, da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale». Da qui la richiesta che «le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica siano idonee ad assicurare l'esattezza dei dati verificati dall'ufficiale di stato civile nei relativi registri».

Una risposta che al ministro non è piaciuta. Lo stesso presidente dell'autorithy ha rilasciato sul sito ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda «L'esclusiva indicazione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale come "madre" e "padre", anche nell'ipotesi in cui essi presentino - come consentito dall'ordinamento - caratteristiche soggettive diverse da quelle - afferma Soro - non può non risultare incompatibile, in particolare, con il principio di esattezza dei dati trattati. Il Garante si è limitato a rilevare tale profilo di criticità e l'asimmetria tra la disciplina primaria e l'atto proposto, non spettando certamente a questa Autorità trarne le conseguenze e proporre soluzioni alternative».


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