Dal computo dei sessanta giorni antecedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria vanno esclusi i congedi straordinari per assistere familiari disabili

di Valeria Zeppilli - Con sentenza numero 158/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo numero 151/2001 nella parte in cui non esclude non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104.

Maternità: congedo straordinario per assistenza disabili

Per adeguarsi a tale pronuncia, l'Inps ha emanato il messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018 (qui sotto allegato).

L'Istituto, in particolare, ha chiarito che, in virtù di quanto statuito dalla Consulta, dal computo dei 60 giorni debbano essere esclusi i periodi di congedo straordinario fruiti dalle donne incinta per assistere il coniuge convivente o il figlio con disabilità grave.

Unioni civili

Per l'Inps poi, vista la legge numero 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore per il congedo straordinario di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 151 deve essere ricompreso anche l'unito civilmente, in via alternativa e al pari del coniuge.

Ciò vuol dire che dal computo dei sessanta giorni vanno esclusi anche i periodi di congedo straordinario fruiti per assistere la parte dell'unione civile convivente che si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104.

Inps testo messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018
Valeria Zeppilli

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