Come funziona lo stralcio automatico, previsto dal decreto fiscale, avente ad oggetto i debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
di Lucia Izzo - Il decreto fiscale collegato alla manovra, n. 119/2018, (qui sotto allegato) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 247 del 23-10-2018) ed è in vigore dal 24 ottobre. Sono molte le novità del testo, la cui approvazione definitiva non è stata priva di discussioni e polemiche.

Per approfondimenti: Decreto fiscale in vigore: gli 8 punti chiave

Tra le misure di cui si occupa il testo, emerge quella di cui all'art. 4, che prevede lo "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010".

Stralcio cartelle fino a mille euro: come funziona?

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La norma, dunque, stabilisce lo "stralcio" automatico, senza apposita domanda, di tutti i debiti verso gli agenti della riscossione di importo inferiore ai mille euro.
Nel dettaglio, si legge nel testo, il riferimento è a quei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Appare evidente che l'operazione punta a eliminare quei piccoli debiti, quasi in prescrizione, e la cui riscossione presenta difficoltà in quanto neppure le rottamazioni susseguitesi negli scorsi anni sono state utilizzate dai contribuenti per saldarli (e dunque è improbabile che ciò avvenga in futuro).

Le esclusioni dallo stralcio

Dalla cancellazione saranno esclusi i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, ovvero:
- delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- delle somme affidate all'agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- delle somme inerenti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le disposizioni in tema di stralcio non si applicano ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Quando verrà effettuato l'annullamento?

Per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, l'annullamento sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Ai fini del conseguenze discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, sarà l'ente della riscossione (ovvero l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) a trasmettere agli interessati/singoli creditori, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

Cosa succede alle somme già pagate?

Lo stesso art. 4 prevede che le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rimangono definitivamente acquisite.
Per quanto riguarda, invece, le somme versate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, queste saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento oppure, in mancanza a debiti scaduti o in scadenza.
In assenza anche di questi ultimi, le somme saranno rimborsate ai sensi dell'art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del d.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso art. 22.
In caso di mancanza erogazione, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Rimborso spese per procedure esecutive relative alle quote annullate

Il testo prevede anche la possibilità che siano rimborsate le spese per le procedure esecutive poste in essere da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ed Equitalia prima) per il recupero delle somme sono oggetto di annullamento ai sensi del decreto-legge.

In particolare, si tratta delle spese concernenti i carichi dei comuni e quelli erariali, ma per questi ultimi solo limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013. Il rimborso sarà effettuato a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello stato.
Per ottenerne il rimborso, l'Agente della riscossione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i restanti carichi, tale richiesta è presentata al singolo ente creditore che provvede direttamente al rimborso, fatte salve, anche in questo caso, le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini già precisati.
Scarica il pdf del decreto legge n. 119/2018

Foto: 123rf.com
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