La lesione del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, gi à affermato dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ed ora anche dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., sarebbe difatti fonte, di per se, di danno risarcibile. Ne l'esistenza di quest'ultimo potrebbe essere negata sulla base del comportamento processuale tenuto dalle parti e teso a risolvere la controversia nel pi ù breve tempo possibile, o sulla base dell'entità degli interessi in gioco, ovvero ancora perché la causa si e conclusa a seguito di transazione, concretando quest'ultima una scelta affatto legittima, tanto pi ù a fronte dell'incapacità dell'amministrazione della giustizia di garantire la definizione del giudizio in tempi ragionevoli. La certezza sulla proprietà e sulla concreta disponibilità dell'immobile oggetto di giudizio è stata in effetti conseguita dal ricorrente solo con la conclusione della transazione, mentre fino a tale momento sarebbe innegabile che egli abbia sofferto il pregiudizio morale connesso al disagio ed all'ansia per la pendenza del lungo processo.... LaPrevidenza.it, 08/05/2006
Cassazione, sez. I civile, sentenza 13.04.2006 n° 8716

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