Due decreti dei ministeri del lavoro e dell'economia hanno fissato l'importo definitivo della prestazione aggiuntiva per le vittime dell'amianto, determinando, così, i conguagli per gli anni 2016 e 2017

di Valeria Zeppilli - Con due decreti interministeriali Lavoro-Economia sono stati stabiliti i conguagli della prestazione aggiuntiva Inail a favore delle vittime dell'amianto.

Per gli anni 2016 e 2017 la misura complessiva della prestazione aggiuntiva è pari al 14,7% della rendita erogata in quegli anni, con la conseguenza che per l'anno 2016 il conguaglio è pari al 4,6% e per l'anno 2017 al 4,9%.

Vittime amianto: la prestazione aggiuntiva

La prestazione aggiuntiva è un'indennità esente Irpef corrisposta ai titolari della rendita Inail collegata a patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» o, in caso di premorte, agli eredi di tali lavoratori, che è calcolata in in misura percentuale alla rendita stessa.

A pagarla è il Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dal protocollo welfare del 2007 presso l'Inail e finanziato con le risorse annue provenienti dal bilancio statale e con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende.

Erogazione della prestazione aggiuntiva

L'erogazione della prestazione aggiuntiva avviene con le seguenti modalità: un primo acconto pari al 10% della rendita percepita erogato mensilmente insieme al rateo della rendita stessa, un secondo acconto corrisposto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento secondo una percentuale calcolata sul rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo nell'anno di riferimento, tenendo conto del primo acconto.

Il conguaglio, infine, è erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo al pagamento del secondo acconto. Per quest'ultimo importo si utilizzando le risorse annue disponibili nel Fondo e che derivano dall'addizionale che le imprese hanno riscosso per l'anno di riferimento.

Importi

Per il 2016, il primo acconto è stato erogato al 9% della rendita, mentre il secondo al 1,1%; per il 2017, invece, il primo acconto è stato pari al 9,20% e il secondo allo 0,60%.

Ecco quindi che, fissato per entrambe le annualità l'importo complessivo della prestazione aggiuntiva al 14,7%, restano da erogare il 4,6% per il 2016 e il 4,9% per il 2017.

Testo decreto amianto 3068
Testo decreto amianto 3069
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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