Alcune considerazioni tecniche sui nuovi principi ai quali dovranno attenersi i tribunali e le corti di merito sull'assegno di divorzio

Avv. Matteo Santini - La dottrina prevalente sino a qualche anno fa riteneva che la funzione dell'assegno divorzile fosse quella di porre rimedio ad una situazione di squilibrio tra le due parti e ciò indipendentemente da uno stato di bisogno. Il legislatore del 1987 intervenne per fissare come criterio fondamentale per il riconoscimento dell'assegno divorzile quello "dei mezzi adeguati al proprio sostentamento". Successivamente, per circa 30 anni, il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile sono stati modulati facendo riferimento ai concetti di "mezzi adeguati" e di "conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio".

La sentenza n. 11504 della Cassazione

Nel 2017 la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 stravolse il concetto di "natura assistenziale" dell'assegno fissando nuovi criteri di determinazione dello stesso. La Corte facendo leva anche sui cambiamenti socio - culturali e sul principio di autoresponsabilizzazione dei coniugi sanciva l'essenzialità del criterio dell'autosufficienza, scardinando quello del mantenimento del pregresso tenore di vita. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo gli Ermellini il compito principale del giudice di merito avrebbe dovuto essere la valutazione della mancanza, in capo al coniuge richiedente l'assegno, di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

La sentenza n. 18287 delle Sezioni Unite

A distanza di un anno è intervenuta la sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18287 del giorno 11 luglio 2018), che ribadisce la natura strettamente assistenziale dell'assegno di divorzio affiancando due ulteriori criteri ossia quello perequativo e compensativo.

L'applicazione di tali principi è aderente ai principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà che non devono venir meno al momento dello scioglimento del matrimonio specie in riferimento alle unioni di lunga durata dove, come spesso accade, un coniuge fa delle rinunce, anche di natura professionale, per consentire all'altro una migliore carriera ed un maggiore sviluppo in ambito economico e lavorativo. In questa ottica l'assegno divorzile è teso a compensare il sacrificio del coniuge debole. Si tratta di valutare quelle situazioni di squilibrio economico che sono conseguenza diretta proprio delle scelte di vita compiute in accordo durante il matrimonio.

Con la sentenza n. 18287 si arriva all'elaborazione di un criterio "composito", in base al quale i giudici chiamati a decidere sul diritto all'assegno divorzile dovranno tenere conto di una serie di fattori, da valutare caso per caso, in modo da comprendere i reali motivi della asserita "debolezza" del coniuge richiedente e della eventuale sua mancanza di autosufficienza economica.

Ove una situazione di squilibrio economico tra gli ex coniugi esista realmente, il Tribunale dovrà prima accertare l'effettiva difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro per l'età e le condizioni del mercato del lavoro ma sarà chiamato anche a ricostruire la storia familiare al fine di valutare se le scelte della famiglia e soprattutto del coniuge "più debole" hanno comportato una perdita per quest'ultimo di chance o di prospettive di crescita economica che ci si poteva legittimamente attendere tenuto conto del livello culturale e del contesto sociale del richiedente l'assegno e in genere della famiglia.

La natura e l'entità del contributo del coniuge debole è frutto di decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare. Tali decisioni «costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda...la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio». Lo scioglimento del vincolo matrimoniale incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità della vita familiare. Solo attribuendo rilevanza alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare si può accertare in concreto se la condizione di squilibrio economico venuto a crearsi a seguito dello scioglimento del vincolo sia da ricondurre alle scelte comuni e ai ruoli endofamiliari che ciascun coniuge ha scelto di attribuirsi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente l'assegno.

Assegno di divorzio: il nuovo principio di diritto

Pertanto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma (art. 5, comma 6, l. 898/1970) i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durate del matrimonio e all'età dell'avente diritto».

Questi i principi ai quali si dovranno necessariamente attenere per il futuro i giudici di merito.

Avv. Matteo Santini

www.avvocatoroma.org

Vedi anche:
La guida legale sul divorzio
Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org. Seguimi anche su Instagram https://www.instagram.com/matteo_santini_matrimonialista/

Foto: 123rf.com
In evidenza oggi: