Dalla Toscana alla Calabria, le Regioni italiane hanno recepito e applicato in diversi modi la disciplina sull'equo compenso dettata dal d.l. n. 148/2017. Facciamo il punto
di Lucia Izzo - È stata la legge n. 172/2017 a convertire in legge, con modificazioni, il d.l. n. 148/2017 che, tra l'altro, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso. Questa, pensata inizialmente per i soli avvocati, è stata estesa a tutti i professionisti. Successive modifiche sono poi state introdotte dalla manovra di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Per compenso equo si intende quello necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa oltre che conforme ai parametri applicabili al lavoratore interessato.
L'equo compenso, tuttavia, non opera in maniera generalizzata, bensì con riferimento a specifici rapporti tra i professionisti e i c.d. clienti "forti", ovvero rapporti regolati da convenzioni predisposte unilateralmente da imprese bancarie, imprese assicurative e imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese.
Inoltre, la disciplina ha introdotto anche il divieto di clausole vessatorie, ovvero quelle dalle quali discende un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, anche per quanto riguarda la non equità del compenso pattuito.
Anche la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, deve garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione decreto fiscale.

Equo compenso: le regolamentazioni delle Regioni

Dall'entrata in vigore delle regole sull'equo compenso, avvenuta lo scorso 6 dicembre 2017, sono trascorsi nove mesi durante i quali le Regioni hanno iniziato ad impegnarsi attivamente per rendere operative le innovazioni in materia di equo compenso.
È stata la Toscana a fare da apripista lo scorso 6 marzo, approvando in una delibera delle linee guida volte a "dare applicazione al principio dell'equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide per numerose categorie di lavoratori". Regole destinate sia agli uffici regionali che agli enti controllati dalla Regione stessa con riferimento alle prestazioni professionali.
A metà agosto, anche la Sicilia ha emanato una delibera volta a garantire ai lavoratori autonomi un compenso commisurato alla quantità e qualità della professione svolta, e conforme ai parametri ministeriali.
La Giunta Regionale della Puglia, nella seduta dello scorso 27 marzo, ha deliberato in materia di equo compenso e clausole vessatorie, ma si è limitata a disciplinare il conferimento e la remunerazione dei soli incarichi ai legali.
In accordo con gli Ordini Forensi della Puglia, la Regione ha stabilito che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico debba essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal d.m. n. 247/2012 (attualmente d.m. n. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi), ragionevolmente decurtati del 50%.
Anche la Calabria ha aperto all'equo compenso lo scorso 31 luglio 2018 approvando una legge di tutela del compenso professionale. Questa, tuttavia, non ha coinvolto i compensi per gli incarichi conferiti dalla Regione o dagli enti controllati, bensì, ha dettato "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati" per scopi di contrasto all'evasione fiscale.

Equo compenso: il supporto delle associazioni e della magistratura

Lo scorso 27 aprile, il Consiglio Nazionale Forense "ha istituito presso di sé il nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici: lo scopo è quello di contribuire, insieme a tutti i soggetti a vario titolo interessati, alla virtuosa applicazione delle fonti normative richiamate, ciò iniziando da una sistematica raccolta di dati".
Il presidente Andrea Mascherin confida che "i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano procedere a livello territoriale a organizzare analoghi centri di osservazione e a inoltrare al Cnf i dati così raccolti dagli iscritti e dagli uffici giudiziari, con i quali ultimi si auspica vengano strutturate idonee forme di collaborazione".
Anche la magistratura dimostra particolare attenzione nei confronti della corretta applicazione della normativa sull'equo compenso: risale al mese scorso, ad esempio, la decisione con cui il TAR di Catanzaro ha contestato la legge speciale di gara utilizzata dal Comune per l'affidamento dell'incarico per la redazione del nuovo piano strutturale comunale.
Un ingegnere aveva, tuttavia, impugnato il bando nella parte in cui prevedeva che l'incarico fosse a titolo gratuito, salvo un rimborso delle spese sino a un ammontare massimo di € 250.000,00 (leggi Professionisti: niente prestazioni gratis nei confronti della P.A.).

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