L'art. 1 del D. Lgs. 40 del 2006, in vigore dal 2 marzo 2006, ottemperando a quanto previsto dalla Legge 80/2005, ha sostituito il terzo comma dell'art. 339 c.p.c. introducendo il principio che le sentenze del Giudice di Pace ora sono appellabili anche se pronunciate secondo equità per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Prima di tale modifica, le pronunce secondo equità non erano appellabili ma ricorribili esclusivamente per Cassazione. La norma transitoria di cui all'art. 27 D.Lgs 40/2006 prevede inoltre che la disciplina è di immediata applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2006) e tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del decreto, si applica la disciplina previgente. Non v'è chi non veda in questa disposizione se non la abrogazione di fatto del giudizio pronunciato secondo equità, almeno un forte ridimensionamento di tale giudizio, secondo le brevi osservazioni che seguono.... LaPrevidenza.it, 05/04/2006
Articolo dell'Avv. Prof. Carlo Crapanzano

In evidenza oggi: