Il Regolamento UE 2018/1139 detta regole comuni riguardanti la disciplina degli aeromobili a pilotaggio remoto in vista del Regolamento Unico in arrivo dal prossimo anno
di Lucia Izzo - Sono in arrivo nuove regole uniformi che coinvolgono i droni, ovvero i c.d. aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e persino gli aeromodelli. Alcune delle nuove disposizioni entreranno in vigore già a partire dal prossimo 11 settembre 2018 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE il 22 agosto del Regolamento (UE) 2018/1139 (qui sotto allegato) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile.

L'Unione Europea prende atto che le tecnologie per gli aeromobili senza equipaggio rendono oggi possibile un'ampia gamma di operazioni che necessitano di regole proporzionate al rischio della particolare operazione o tipo di operazione. Il settore, attuale e in rapida evoluzione,risulta di fondamentale importanza poiché gli aeromobili senza equipaggio utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili con equipaggio.
Il Regolamento, dunque, prende posizione dettando regole basiche comuni estese a tutti i dispositivi a prescindere dalla loro massa operativa, dunque anche ai droni di peso inferiore a 150 kg la cui disciplina era fino ad oggi riservata agli Stati Membri (in Italia a ENAC).

Si tratta del primo fondamentale passo di un percorso che condurrà a un vero e proprio Regolamento Europeo unico sui droni: la Commissione UE, infatti, è attualmente al lavoro sul provvedimento avvalendosi del prezioso contributo e delle indicazioni dell'agenzia europea EASA, che sul tema si era espressa con specifica Opinion 2018, ma anche degli apporti forniti da cittadini, imprese e operatori nel corso di un'ampia consultazione online.

Il provvedimento, che dovrebbe essere adottato entro fine anno o al più nei primi mesi del 2019, fornirà norme specifiche e più dettagliate coinvolgenti i droni europei, tra cui limiti di altezza e distanza massima rispetto al pilota, marcatura CE obbligatoria, operazioni ammesse, necessità di certificazione in base al rischio e molto altro.

Droni: le novità del Regolamento Europeo

Al fine di attuare un approccio basato sul rischio e il principio di proporzionalità, il regolamento richiama la necessità che agli Stati membri sia lasciato un certo margine di flessibilità per quanto riguarda le operazioni di aeromobili senza equipaggio, tenendo conto delle diverse caratteristiche locali nell'ambito di ciascuno Stato, quali la densità di popolazione, garantendo al tempo stesso un adeguato livello di sicurezza.

Le norme riguardanti gli aeromobili senza equipaggio, si legge nel provvedimento, dovrebbero contribuire al rispetto dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione, in particolare il rispetto della riservatezza e della vita familiare, sancito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'art. 8 della Carta e dall'art. 16 TFUE.
Ancora, il nuovo regolamento approfondisce diverse tematiche quali i requisiti essenziali applicabili agli aeromobili senza equipaggio, la progettazione, produzione e manutenzione dei dispositivi, la formazione degli operatori, l'esercizio di aeromobili e gli obblighi di registrazione e certificazione.
Si sottolinea, infatti, la necessità di istituire sistemi nazionali d'immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili in cui dovrebbero essere conservate le informazioni, compresi gli stessi dati di base, riguardanti gli aeromobili senza equipaggio e relativi operatori immatricolati.
Tali sistemi dovrebbero rispettare il pertinente diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali, e le informazioni conservate in detti sistemi d'immatricolazione dovrebbero essere facilmente accessibili.

Droni: quali caratteristiche per evitare pericoli?

In particolare, il Regolamento richiede che gli atti delegati e di esecuzione riguardanti condizioni, norme e procedure sui droni debbano tenere conto di una serie di parametri, in particolare: del tipo, della portata e della complessità dell'operazione, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile; se tale operazione è aperta al pubblico; la misura in cui il resto del traffico aereo o le persone e i beni a terra possano essere messi in pericolo dall'operazione; lo scopo del volo e il tipo di spazio aereo utilizzato; e la complessità e le prestazioni degli aeromobili senza equipaggio interessati.
I droni, secondo l'impianto stabilito dall'UE, dovranno essere progettati in maniera tale da non mettere a rischio le persone: ciò potrà includere, ad esempio, la necessità che i droni siano dotati di particolari caratteristiche e funzionalità quali limitazioni relative alla distanza e all'altitudine operative massime, comunicazione della posizione, restrizione relativa a zone geografiche, nonché dispositivi anticollisione, di stabilizzazione e per l'atterraggio automatico.
Ancora, i requisiti essenziali applicabili agli aeromobili senza equipaggio e ai loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovranno comprendere le questioni relative alla compatibilità elettromagnetica e allo spettro radio per garantire che non comportino interferenze dannose, che usino lo spettro radio in modo efficace e che supportino l'uso efficiente dello spettro radio stesso.
Il regolamento, inoltre, sottolinea la necessità della formazione degli operatori che dovranno essere immatricolati se operano uno degli aeromobili seguenti:
a) aeromobili senza equipaggio che, in caso di impatto, possono trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80 joule;
b) aeromobili senza equipaggio, il cui utilizzo comporta rischi per la riservatezza, la protezione dei dati personali, la security o l'ambiente;
c) aeromobili senza equipaggio, la cui progettazione è soggetta a certificazione.

Aeromodelli: nessun rischio per la sicurezza

Il Regolamento considera anche gli aeromodelli quali aeromobili senza equipaggio, precisando il loro impiego principalmente per attività ricreative. Ciononostante, si sottolinea il fatto che detti aeromodelli hanno finora registrato buoni risultati in materia di sicurezza, soprattutto quelli operati dai membri di associazioni o club di aeromodellismo che hanno elaborato codici di condotta specifici per tali attività.

Nell'adottare tali atti delegati e di esecuzione, si richiede alla Commissione di tenere conto della necessità di una transizione fluida dai diversi sistemi nazionali al nuovo quadro normativo dell'Unione, di modo che gli aeromodelli possano continuare a funzionare come lo fanno attualmente, nonché prendendo in considerazione le migliori prassi esistenti negli Stati membri.

Regolamento (UE) 2018/1139

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