I chiarimenti dall'Ispettorato nazionale del lavoro sull'introduzione dei permessi orari retribuiti che sostituiscono quelli giornalieri per motivi personali e sui permessi orarri per prestazioni sanitarie

di Gabriella Lax - L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 10 agosto 2018 (sotto allegata), interviene a fornire chiarimenti anche sui permessi orari per motivi personali. Si tratta di una novità introdotta dal Ccnl 12.2.2018: i permessi orari retribuiti sostituiscono i permessi giornalieri per motivi personali e non richiedono la specificazione di una particolare motivazione.

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Permessi retribuiti, le novità

La nota dell'Ispettorato evidenzia come, facendo un passo indietro, nell'articolo 32 si spiega che dei nuovi permessi non si potrà fruire per frazione di ora. L'Ispettorato, in linea col parere Aran Cfc1 del 16 giugno 2018, statuisce che i permessi non sono fruibili per un arco temporale inferiore a una sola ora, ma che possono essere usati «per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta minuti, due ore e venti minuti ecc.)». A tal proposito più dura era stata l'Aran nel suo orientamento applicato Cfc2 a proposito del divieto del cumulo, nella stessa giornata di lavoro, delle ore di permesso per motivi personali ed altre tipologie di permesso orario.

Per l'Ispettorato è «possibile, in aggiunta a quanto ritenuto ammissibile dall'Aran, consentire la fruizione del permesso per motivi personali o familiari nella stessa giornata in cui il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso, diversa da quella indicata nel citato orientamento applicativo Cfc2, purché intervenga tra le due tipologie di assenza la ripresa dell'attività lavorativa e ferma restando l'applicazione della disciplina prevista per il permesso orario, diverso da quello per motivi personali o familiari, di cui si intende fruire».

Permessi orari per prestazioni sanitarie

L'articolo 35 parla per la prima volta delle assenze per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, consentendone la fruizione oraria.

L'Ispettorato stabilisce che ogni qualvolta l'utilizzo anche frazionato di ore comporti un cumulo di 6 ore, ai fini del comporto questo implica un'intera giornata lavorativa. Se i permessi a ore per motivi personali non possono valere, quelli per le prestazioni sanitarie impongono un'attestazione di presenza da parte del medico o del personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha effettuato prestazione o visita, con la specifica individuazione anche l'orario di svolgimento. Qualora la visita diagnostica sia connessa ad una condizione di temporanea incapacità lavorativa (documentata dal medico) l'assenza per visite e terapie potrà essere ricondotta all'istituto dell'assenza per malattia.

Nel caso di un impegno organico, periodico e continuativo in visite diagnostiche che implichino la temporanea incapacità lavorativa, il medico potrà predisporre un'unica certificazione anche su carta, con il calendario delle visite, da presentare all'amministrazione prima dell'inizio della terapia. Il dipendente dovrà consegnare all'amministrazione le varie attestazioni di presenza rilasciati dalle strutture sanitarie con cui far risultare l'effettuazione delle terapie nelle giornate del calendario previsto dal medico curante e l'indicazione che la prestazione è svolta in adempimento al ciclo di cure prescritto.

Ispettorato Nazionale del Lavoro nota del 10 agosto 2018

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