L'articolo 69 del D.Lgs. n. 151/2001, nel ribadire il diritto delle lavoratrici autonome, madri -analogo diritto, si rammenta, non è riconosciuto ai padri lavoratori autonomi- di bambini nati dal 1° gennaio 2000, all'astensione facoltativa (congedo parentale) di cui all'articolo 32 del medesimo T.U. ed al relativo trattamento economico, ha confermato i limiti temporali già stabiliti dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo un periodo di astensione facoltativa dal lavoro non superiore a tre mesi, da effettuare entro il primo anno di età del bambino . Come precisato con messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, in favore delle lavoratrici autonome, il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile ?per ogni bambino?, ovviamente nel rispetto del diverso limite temporale previsto per tale categoria di lavoratrici in relazione all'età del neonato (in sintesi, fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di età). In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente) il limite massimo complessivo di congedo parentale tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre). L'indennizzabilità del congedo, invece, non può superare complessivamente i 6 mesi, nei primi tre anni: nell'ipotesi in cui, ad esempio, la madre lavoratrice autonoma fruisca del proprio congedo di tre mesi (ovviamente entro il primo anno) e del correlativo trattamento economico per il medesimo periodo, al padre lavoratore dipendente, spetterà..... LaPrevidenza.it, 20/03/2006
Inps, Circolare 17.3.2006 n° 46
Vedi anche:
congedo parentale
Articoli sul congedo parentale

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