La nuova disciplina in seguito al Comunicato Ufficiale n. 61/2018 valevole per la stagione sportiva 2018-2019
Avv. Filippo Pirisi (con la collaborazione dell'Avv. Giambattista Alimonda) - Il tesseramento in Società professionistiche di calciatori, maggiorenni e minorenni, "extracomunitari" (cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.) rappresenta oggi, anche alla luce dei recenti fenomeni migratori d'interesse geopolitico, uno degli aspetti di maggiore rilievo -e, spesso, di maggiore difficoltà interpretativa- dell'intera normativa sportiva. All'interno della F.I.G.C. infatti, dato il rilevante giro d'affari che caratterizza il mondo del calcio, tale normativa trova spesso connessioni anche con le materie ordinarie in tema d'immigrazione, lavoro minorile, sfruttamento e tutela dei minori.

Figc: il comunicato ufficiale

Sebbene si tratti di un fenomeno legislativo approfondito da almeno un quindicennio, negli ultimi anni si è assisto ad un'ingente proliferazione normativa caratterizzata da disposizioni mutevoli anche di stagione sportiva in stagione sportiva che, recentemente, hanno trovato regolamentazione mediante il Comunicato Ufficiale n. 61/2018 del 6 giugno entrato in vigore il 1° luglio che è andato a modificare i precedenti del 26.5.2015 (il n. 286/A) e del 26.4.2016 (il n. 361/A).

A dimostrazione della connessione fra la disciplina ordinaria e la regolamentazione sportiva, un aspetto di preliminare importanza è stato più volte evidenziato dagli studiosi e confermato dalle decisioni dei Tribunali nazionale: si tratta dell'inquadramento dei principi cardine basati sull'assunto che, a tutti i livelli, i cittadini extracomunitari in possesso della residenza sul territorio nazionale e del permesso di soggiorno per motivi umanitari debbono considerarsi "equiparati" ai cittadini comunitari (sul punto, fra i tanti, si vedano in ambito internazionale la CEDU, il Trattato UE e la Convenzione di New York e, in ambito interno, gli artt. 2, 3 e 18 Cost, gli artt. 2 e 43 del T.U. Immigrazione e l'art. 27, comma 5, D. Lgs. 286/1998 per come interpretati, fra i primi, dalle Ordinanze del Tribunale di Lodi del 13.5.2010, di Varese del 2.12.2010 e di Pescara n. 656/2011).

Le norme sugli ingressi degli sportivi stranieri

Tali argomentazioni hanno cristallizzato il principio secondo cui, nonostante la loro natura speciale, le norme sportive possono avere efficacia solo in relazione ai nuovi ingressi di sportivi stranieri sul territorio nazionale ma non possono essere applicate nei confronti di stranieri già regolarmente residenti in Italia, i quali hanno diritto di beneficiare dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Si tratta di pilastri, peraltro, che già hanno avuto riscontri applicativi in numerosi tesseramenti regolari in quanto aventi ad oggetto le prestazioni sportive di calciatori extracomunitari ma già inseriti nel circuito calcistico italiano ("caso-pilota" fu il tesseramento del calciatore gambiano Lamin Jawo al Carpi F.C. nella stagione sportiva 2016-2017). La prospettiva adottata dal legislatore sportivo nel disciplinare tali tipologie di tesseramento di cittadini extracomunitari, infatti, non può fare prioritario riferimento al requisito (formale ed astratto) della cittadinanza italiana o straniera, ma deve farlo con riferimento a quello (sostanziale e concreto) della residenza sul territorio italiano, ancor di più se enfatizzata dalla titolarità del permesso di soggiorno per scopi umanitari.

Questi principi applicativi, specificatamente in merito ai soli calciatori maggiorenni, hanno trovato ulteriore riscontro (fatta sempre salva e richiamata integralmente la disciplina specifica della F.I.F.A., soprattutto in merito ai minorenni) anche nel suddetto Comunicato Ufficiale n. 61, il quale, infatti, in sintesi, prevede che: lett. A) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A …omissis… potranno tesserare massimo due calciatori extracomunitari provenienti dall'estero a condizione che …omissis…; lett. C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B …omissis… non potranno tesserare calciatori extracomunitari provenienti dall'estero né tesserare con lo status di professionista calciatori extracomunitari già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista; lett. E) Le società che disputeranno il Campionato di Serie C …omissis… non potranno tesserare calciatori extracomunitari provenienti dall'estero né tesserare con lo status di professionista calciatori extracomunitari già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le neopromosse dalla serie D.

E' evidente, dunque, che la stessa F.I.G.C. -per quanto concerne la Serie A - ha inserito il divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari solo se provenienti dall'estero, senza estendere tale divieto agli extracomunitari provenienti da altro campionato italiano, ancorché dilettantistico.

In altre parole, la Federazione non vieta (e, quindi, consente) che una Società di Serie A possa legittimamente tesserare un calciatore extracomunitario purché proveniente da altra squadra (anche dilettantistica) del circuito calcistico italiano. E non solo. Infatti, trattandosi di una facoltà automaticamente riconosciuta e non inserita nelle limitazioni previste dal Comunicato, il tesseramento di un calciatore extracomunitario proveniente dall'Italia (essendo "equiparato" allo status di un comunitario) non comporterà l'occupazione di una delle "caselle" riservate ai soli calciatori extracomunitari provenienti dall'estero. Ed ancora, come da lettera D, in caso di tesseramento di calciatore extracomunitario proveniente dall'Italia deve essere escluso anche il divieto di trasferimento temporaneo nella medesima cornice temporale, essendo anch'esso applicabile solo ai calciatori extracomunitari provenienti dall'estero.

La riprova della correttezza di tale interpretazione la si rinviene anche dalla lettura sistematica del Comunicato Ufficiale in quanto, operando una verifica ad contrarium, è la stessa F.I.G.C. che, per quanto attiene alle squadre militanti nei Campionati di Serie B e C, compie -invece- un esplicito divieto anche al tesseramento di calciatori extracomunitari provenienti dall'Italia. Ne consegue che nessun divieto può essere mosso alle Società di Serie A che intendano tesserare, con lo status di professionista, un calciatore extracomunitario purché proveniente da altra Società già inserita nel circuito (anche dilettantistico) italiano.

La tesi restrittiva

A completamento è corretto evidenziare che vi è anche una tesi che ha proposto una lettura differente, in chiave restrittiva, della lettera F) del suddetto Comunicato Ufficiale il quale recita che le limitazioni di tesseramento non riguardano i calciatori extracomunitari già tesserati, al 30.6.2018, per Società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa sui visti ed i permessi di soggiorno e quanto previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. Secondo tale interpretazione, la suddetta lettera F) sarebbe una sorta di "norma di chiusura" finalizzata all'inquadramento soggettivo dei destinatari della norma secondo cui, essendo le limitazioni non applicabili ai calciatori extracomunitari già professionisti, allora tali limitazioni sarebbero, di converso, da intendersi applicate a tutti gli altri calciatori (dilettanti) a prescindere dal fatto che siano o meno già appartenenti al circuito italiano. A ben vedere, però, questa interpretazione è esageratamente restrittiva e discriminatoria e non dovrebbe meritare sostegno poiché, in primis, si scontra con le previsioni legislative emanate a livelli gerarchici ben più ampi ed in secondo luogo poiché, come già detto, è la stessa F.I.G.C. che, a differenza di quanto previsto per la Serie A in cui il divieto è imposto ai soli calciatori extracomunitari provenienti dall'estero, ha deciso -esplicitamente- di prevedere l'applicabilità del limite ai calciatori extracomunitari provenienti dall'Italia solo in caso di Serie B e C.

A sostegno di ciò è inoltre opportuno precisare che la suddetta lettera F) parrebbe essere stata inserita dal legislatore sportivo non al fine dell'inquadramento soggettivo della disciplina quanto piuttosto (in forza dell'inciso "fatta salva l'applicazione") per regolamentare le sole condizioni di tesseramento di un calciatore extracomunitario che intenda assumere lo status di Giovane di Serie (e, quindi, non di professionista). Infatti, la stessa norma prosegue precisando l'unica deroga all'assunto di automaticità del tesseramento di calciatori extracomunitari già militanti in Italia, secondo cui sarà possibile tesserarli (se maggiorenni) con lo status di Giovane di Serie solo se legalmente residenti in Italia e trasferitosi, ancora minorenni, a seguito della famiglia e per ragioni non connesse alla pratica sportiva, oppure se sia già stati tesserati in Italia avvalendosi o dell'art. 1 della Legge 12/2016 o dell'art. 1, comma 369, della Legge 205/2017, oppure ancora solo se già tesserati, per almeno un'intera stagione sportiva, per una Società dilettantistica italiana. Sul punto, merita un breve ma decisivo approfondimento il concetto di "intera" stagione sportiva: la F.I.G.C., infatti, a livello normativo non da una qualificazione che cristallizzi tale concetto sicché, ancorandosi a numerosi precedenti, all'interpretazione sistematica di altre norme (ad esempio la disciplina sui "premi preparazione") nonché per non cadere in inaccettabili discriminazioni o rigidità interpretative, le teorie oggi maggioritarie riferiscono che per "interezza" della stagione sportiva si debba far riferimento o all'aver trascorso più di sei mesi di tesseramento presso la medesima Società oppure all'aver superato la precedente finestra di mercato specificatamente riservata per la propria categoria d'appartenenza.


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