L'obbligo di retribuire il personale della polizia municipale riguarda le manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative, per le quali sono necessari servizi di organizzazione e regolazione del traffico

di Gabriella Lax - Dovrà essere retribuito il personale della polizia municipale che presta servizio per le manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative, per le quali sono necessari servizi di organizzazione e regolazione del traffico.

Saranno gli stessi enti locali autonomamente a poter statuire l'esclusione del pagamento per le manifestazioni connotate da interesse pubblico e destinatarie di contributi o patrocini. A questa decisione è arrivata la Conferenza unificata Stato-città, riunitasi lo scorso 26 luglio, che ha poi diffuso una nota interpretativa sulla norma introdotta dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

Eventi organizzati da privati, la polizia locale va retribuita

In particolare, con l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 22 del decreto legge n. 50/2017, in sede di conversione mediante la legge n. 96 del 21 giugno 2017, il legislatore ha voluto dare definitiva attuazione al principio per il quale la Pubblica amministrazione non può gravarsi di costi propri nel caso in cui sia perseguito un interesse privato. Obiettivo del provvedimento è l'esclusività dell'interesse privatistico perseguito, quindi, nel caso in cui si tratti di interessi privati che coinvolgono una collettività di persone, questi dovranno intendersi come interessi pubblici, mentre quando questi perseguono una utilità privatistica, ancorché estesa di riflesso a benefici che possono coinvolgere la collettività, non potremo parlare di interesse collettivo.

Il primo interrogativo che faceva nascere il comma 3 bis dell'art. 22 era riferito all'espressione «attività e iniziative di carattere privato». La nota interpretativa chiarisce che, con tale formulazione, si deve fare riferimento alle manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

Saranno comunque i singoli enti locali a decidere se escludere dal pagamento le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi o di patrocini o di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale dell'evento.

Inoltre l'articolo si applica ai servizi di sicurezza stradale e polizia stradale, per l'organizzazione e la regolazione del traffico.

Circa i pagamenti, la nota afferma che il calcolo comprenderà tutte le ore di servizio prestato, sia ordinario sia straordinario. Per quanto riguarda le risorse inoltrate, che sono neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, esse non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale.


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