L'Inps illustra gli adempimenti specifici che dovrà rispettare il datore di lavoro in materia di trattamento di fine rapporto, a seguito della fine della sperimentazione del Tfr in busta paga

di Gabriella Lax - Il trattamento di fine rapporto dal primo luglio 2018 esce fuori dalla busta paga. La norma che prevedeva questa possibilità, introdotta dalla legge di stabilità 2015, non è stata oggetto di proroga ed è stata dunque abolita dal 1° luglio 2018. Al cessare dell'obbligo di erogazione del tfr in busta paga nascono però degli adempimenti illustrati dall'Inps nel messaggio 2791 del 10 luglio 2018.

Addio Tfr in busta paga dal primo luglio 2018

La normativa del 2015 stabiliva, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (eccezion fatta per i lavoratori domestici e per quelli del settore agricolo), con un rapporto di lavoro esistente da almeno sei mesi, «di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (tfr), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile».

Erano stati pochi i lavoratori che avevano deciso di aderire alla misura introdotta dal governo Renzi che consentiva l'erogazione del tfr in busta paga. Una scelta da molti accantonata poiché la tassazione dell'anticipo era di gran lunga sfavorevole rispetto alle normali regole stabilite per il Tfr.

Inps, le indicazioni sul Tfr per i datori di lavoro

L'argomento è ripreso dalla circolare 2791 del 10 luglio 2018 dell'Inps, con la quale si evidenzia che, non avendo il legislatore adottato alcun «provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta». Ne deriva che, dal mese di luglio 2018, tutti i datori di lavoro interessati non saranno più tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi Tfr come previsto dalla precedente normativa.

Ecco allora come cambia la misura del Tfr. L'Istituto di previdenza chiarisce che «i datori di lavoro dovranno procedere al ripristino dei versamenti Tfr vigenti prima della scelta effettuata dal lavoratore, e cioè dovranno procedere all'accantonamento in azienda, al versamento al Fondo di tesoreria oppure al versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione a seconda delle scelte del lavoratore prima della sua adesione all'anticipo in busta paga».

L'erogazione del tfr invece nel caso dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese con meno di 50 addetti che hanno avuto accesso al finanziamento assistito dalla garanzia statale dovranno effettuare specifici adempimenti, che il messaggio Inps specifica negli allegati. In questo caso, i datori di lavoro dovranno continuare a valorizzare l'elemento fino alla liquidazione in busta paga della quota di Tfr maturata nel periodo di paga di giugno 2018, ovvero fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.

Leggi anche le guide:

- Il tfr in busta paga

- Il trattamento di fine rapporto

Inps messaggio n. 2791/2018
Vedi anche:
Guida al TFR (trattamento di fine rapporto) Articoli sul TFR Il calcolo del TFR

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