Ai dubbi sollevati dalla magistratura onoraria sulla doppia indennità il Ministero chiarisce che fino al 2021 resta in vigore la disciplina attuale

di Annamaria Villafrate: con il provvedimento n. 123990/2018 (sotto allegato) il Ministero della Giustizia chiarisce i dubbi della magistratura onoraria sulla doppia indennità.

Fino al 15 agosto 2021, data di entrata in vigore della Riforma della magistratura onoraria (dlgs. 13 luglio 2017, n. 116) la doppia indennità continua a essere regolata dall'art. 64 del TU spese di giustizia (d.p.r n. 115/2002) e dall'art. 3-bis della legge n. 186 del 28/11/2008.

La liquidazione delle doppia indennità, riconosciuta se si superano le 5 ore di attività di udienza o se i viceprocuratori svolgono funzioni delegate, è compito della cancelleria, tranne i casi in cui è attribuita al magistrato stesso.

Se l'indennità è negata è possibile agire giudizialmente in via ordinaria contro il Ministero della Giustizia. Dal 2021 però tutto cambia: le indennità saranno costituite da una parte fissa e da una variabile in base al risultato.

Vediamo:

La doppia indennità dei magistrati onorari

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L'art. 64 del Tu delle spese di giustizia d.p.r n. 115/2002, dedicato alle indennità dei magistrati onorari prevede che: "1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati." Questo articolo, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116" Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 579", è abrogato a partire dal 15 agosto 2021. Ne consegue che la doppia indennità continuerà a essere disciplinata dalla normativa vigente fino all'entrata in vigore della riforma.

Indennità ai magistrati onorari: disciplina

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La disciplina della doppia indennità prevista dall'art. 64 TU sulle spese di giustizia conferma quanto sancito dall'art. 3-bis della legge n. 186 del 28/11/2008 che riconosce ai giudici onorari di tribunale un'indennità di 98 euro per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e un'ulteriore indennità, sempre di 98 euro, se l'impegno lavorativo complessivo per le attività di udienza supera le cinque ore. Per l'applicazione della doppia indennità la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali. Per quanto riguarda invece la doppia indennità riconosciuta ai viceprocuratori onorari, per le attività delegate diverse dalla partecipazione alle udienze, la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle stesse è rilevata dal procuratore della Repubblica.

Doppia indennità magistrati onorari: i chiarimenti del Ministero

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Il Ministero di Giustizia, rispondendo a diversi quesiti emersi in seguito alla riforma organica del 2017, tra cui quello sulle attività che danno diritto alla doppia indennità, con il provvedimento prot. n. 123990.U del 18/06/2018 (sotto allegato), sancisce in quali casi la doppia indennità è dovuta da quelli in cui non spetta. In particolare:

  • "... qualora la durata dell'udienza si sia protratta oltre le cinque ore, esclusivamente al fine di dar lettura alle parti della sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, provvedendo all'immediato deposito della stessa in cancelleria, il giudice onorario ha diritto alla liquidazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 3 bis, comma 1 bis, decreto legge 2.10.2008, n. 151, convertito in legge 28.11.2008, n. 186, per le udienze protratte oltre la durata di cinque ore";
  • la doppia indennità "... spetta anche quando, il giudice onorario emette il provvedimento di cui all'art. 281-sexies c.p.c. perché in questo caso può "pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione";
  • " ... la doppia indennità per l'udienza civile può essere riconosciuta anche nel caso in cui il GOT abbia dato lettura in aula dell'ordinanza inserita nel processo verbale oltre le cinque ore dall'inizio dell'udienza giornaliera, tenendo conto, a tal fine, degli orari di apertura e chiusura dell'udienza risultanti dal ruolo d'udienza";
  • "non spetta la seconda indennità di udienza al giudice onorario di tribunale che abbia superato le cinque ore di durata dell'udienza nella ipotesi di emanazione di ordinanze di cui all'art. 702-ter, comma, 5 c.p.c. Questo perché "la norma non contiene alcuna disposizione speciale in ordine alla sua deliberazione e pubblicazione. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, anche se il giudice onorario di tribunale prolunghi la camera di consiglio per la deliberazione dell'ordinanza, il tempo per essa impiegato non possa considerarsi prosecuzione dell'udienza, in quanto la scelta di emanare immediatamente o successivamente l'ordinanza non è prevista espressamente dalla legge, ma è lasciata alla discrezione del giudice (conferma nota n.151447.U dell'11.11.2014)."

Doppia indennità: a chi ci si deve rivolgere?

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Chiarito questo punto, è emerso anche un altro quesito relativo al soggetto a cui deve essere presentata la domanda per avere diritto alla doppia indennità, ovvero l'organo competente a liquidare il compenso. Sul punto il Ministero chiarisce che l'attestazione del numero e della durata delle udienze celebrate dal Giudice onorario è compito della cancelleria, a meno che non sia stato espressamente attribuito dal Magistrato.

Doppia indennità: come verrà regolata a partire dal 2021?

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Come accennato sopra, a partire dal 2021 entrerà in vigore la riforma organica della magistratura onoraria, il cui art. 23 dispone che l'indennità spettante ai magistrati onorari sarà composta da una parte fissa e da una variabile di risultato. Questo per evitare compensi forfettari, come quello della doppia indennità attualmente prevista e legare così il riconoscimento economico alla produttività e al merito.

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Provvedimento Ministero Giustizia n. 123990.U

Foto: 123rf.com
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