Composizione stragiudiziale delle controversie assicurative, informazione completa e trasparente e documenti standard chiari per agevolare la comparazione. Tante le novità introdotte dal decreto 68/2018 in vigore dall'1 luglio

di Annamaria Villafrate - Dal primo luglio è in vigore il decreto legislativo n. 68/2018 che attua la direttiva UE 2016/97, in materia assicurativa. Tra le principali novità, la risoluzione stragiudiziale delle controversie da attuarsi nella forma dell'arbitrato conformato su quello previsto in materia bancaria, informative chiare comprensibili e completi e documenti standard sui prodotti assicurativi danni, vita e investimento chiari e semplici per consentire al cliente la comparazione.

Indice:

Composizione stragiudiziale delle controversie

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Il legislatore vuole che le controversie tra assicurazioni e assicurato o avente diritto si concludano con un accordo bonario. L'art. 87 del decreto prevede infatti che le imprese di assicurazione o riassicurazione e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio aderiscano "ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione."

A un decreto è rimesso stabilire "i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela."

La preferenza per questi rimedi non pregiudicano tuttavia la possibilità di ricorrere "ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento" comprese forme alternative di risoluzione stragiudiziali, come la media conciliazione (dlgs. n. 28/2010) e strumenti similari.

L'istituzione del sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative verrà attuato nella forma dell'Arbitro assicurativo modellato su quello previsto in ambito bancario e finanziario (Abf). Una parte dei costi della procedura dovrà essere coperta con una contribuzione degli utenti da disciplinare con decreto ministeriale, che non riuscirà a coprire le spese istruttorie dell'Arbitro, anche se può essere un valido deterrente per scongiurare ricorsi inutili e cavillosi.

Informazione più chiara e completa

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L'art. 120 del decreto stabilisce che "le informazioni di cui agli articoli 119-tre (vendite senza consulenza), 120 (informazione precontrattuale), 120-bis (trasparenza sulle remunerazioni), 120-ter (trasparenza sui conflitti di interesse), 121-sexies (informativa al cliente e incentivi), 185 (documentazione informativa), 185-bis (documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni) e 185-ter (documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita) sono comunicate ai contraenti:

  • su supporto cartaceo;
  • in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
  • cin lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
  • a titolo gratuito."

Anche se è prevista la possibilità di fornire le suddette informazioni anche su

  • un supporto durevole non cartaceo
  • un sito Internet.

Il contenuto dei documenti informativi standard

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Il decreto prevede che il distributore debba rendere note al cliente, per i diversi documenti informativi standard le informazioni che si vanno a elencare.

Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni e quello per i prodotti assicurativi vita in particolare devono contenere:

  • "le informazioni sul tipo di assicurazione;
  • una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
  • le modalità e la durata di pagamento dei premi;
  • le principali esclusioni per le quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
  • gli obblighi all'inizio del contratto;
  • fgli obblighi nel corso della durata del contratto;
  • gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
  • le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura,
  • le modalità di risoluzione del contratto."

Il documento informativo per i prodotti d'investimento invece deve essere redatto secondo quanto stabilito dal regolamento UE n. 1286/2014 del 26/11/2014 e relative norme di attuazione.

Per approfondimenti leggi anche:

- RC Auto: arriva l'Arbitro assicurativo

- Assicurazioni: al via la risoluzione stragiudiziale delle liti


Foto: 123rf.com
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