I crediti che gli avvocati difensori d'ufficio non riescano a riscuotere potranno essere utilizzati per pagare imposte e tasse, IVA inclusa, e i contributi previdenziali ai dipendenti
di Lucia Izzo - Sono ammessi alla procedura di compensazione dei debiti fiscali, di cui al d.m. 15 luglio 2016, anche i crediti che vengono liquidati a favore di avvocati difensori d'ufficio per le attività svolte nel processo penale, laddove questi non riescano a riscuoterli per irreperibilità del cliente o dopo aver esperito senza esito positivo le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Tanto si desume dalla Circolare dell'8 giugno (qui sotto allegata) diramata dal Ministero della Giustizia in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.


Una comunicazione resasi necessaria a seguito delle numerose segnalazioni, giunta alla Direzione generale della giustizia civile, che hanno evidenziato come presso alcuni Uffici giudiziari non venissero ammessi alla procedura di compensazione i crediti liquidati in favore degli avvocati per le attività svolte nell'ambito del processo penale quali difensori d'ufficio.

E ciò, in particolare, nelle ipotesi in cui "il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure qualora l'assistito sia "persona irreperibile" (art. 117 d.P.R. cit.).

Entrambe le norme citate, rileva il Ministero, prevedono che, nelle ipotesi date, "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio ... sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84" (il quale, a sua volta, rimanda alla procedura di cui al successivo art. 170).

Difensori d'ufficio: onorari compensabili

Inoltre, soggiunge la Circolare, va considerato quanto previsto dal d.m. 15 luglio 2016 (in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 778-780 della legge n. 208/2015) ovvero la possibilità offerta agli avvocati di compensare eventuali crediti per spese, diritti e onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, "in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione" ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto.

Detti crediti, in pratica, potranno essere compensati "con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA)" e sarà altresì possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

Via Arenula conclude ritenendo non vi sia alcuna ragione di dubitare che anche i crediti in esame, siccome "sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti" del citato testo unico, debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto.

Minsitero della Giustizia - Circolare 8 giugno 2018

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