L'Istituto recepisce le disposizioni ell'Agenzia delle Entrate. Dal 15 maggio 2018 ridotti al 3,01% gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ragione annuale
di Lucia Izzo - Con la circolare del 6 giugno 2018, n. 80 (qui sotto allegata) l'INPS ha recepito le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate che ha ridotto dal 3,50% al 3,01% gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ragione annuale.
La variazione decorrerà dal 15 maggio 2018 e, come ha spiegato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, troverà applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

È l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 a disporre l'applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento.

Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Nell'aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate aveva fissato tale misura al 3,50% in ragione annuale, con effetto dal 15 maggio dello stesso anno.

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Tuttavia, poiché il citato articolo 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con provvedimento protocollo n. 95624/2018, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,01% in ragione annuale.

In ragione del predetto provvedimento viene modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602".
INPS, Circolare n. 80/2018

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