La legge n.46, meglio nota come legge Pecorella, è stata approvata il 20 Febbraio scorso dopo il rinvio alle Camere deciso dal Presidente della Repubblica. Nel provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.44 ed operativo dal prossimo 9 Marzo, si stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva". È previsto inoltre l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'applicazione di una misura di custodia cautelare e, successivamente, non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
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