Non sussiste obbligo del Consorzio di custodire dei dati sul posizionamento delle barche in mare né a renderle disponibili all'Autorità per finalità sanzionatorie
Avv. Giuseppe Fedeli - In materia di gestione delle registrazioni del monitoraggio e posizionamento in mare delle c.d. vongolare tramite GPS non sussiste una disposizione normativa di fonte primaria e/o secondaria, che obblighi il Consorzio di appartenenza a custodirle per un certo periodo di tempo, nonché a metterle a disposizione dell'Autorità richiedente per finalità repressive e/o sanzionatorie. E' quanto sottolineato dalla recente sentenza redatta dallo scrivente giudice di pace di Fermo (sotto allegata).
Al riguardo rileva solo la circolare ministeriale prot. 00113020 del 31/05/2017 a mente della quale la funzione delle registrazioni dei tracciati delle vongolare mediante sistema GPS è quella di preservare l'efficacia del divieto di pesca nelle aree di ripopolamento della vongola. Non è inoltre previsto da nessuna disposizione giuridica che le registrazioni dei tracciati possano essere utilizzate per finalità di accertamento della violazione di ulteriori divieti stabiliti dalla normativa di settore. Da ultimo, si evidenzia nel provvedimento, il ricorrente, in qualità di presidente del CO.GE.VO., non poteva essere assoggettato alle specifiche disposizioni di cui ai REG. (CE) N. 1224/2009 e REG (CE) N. 404/2011.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. promossa con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. …................ emessa in data …................... dalla Capitaneria di Porto di …......................

depositata il ….

DA

….................., C.F. …...................in qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'area ….. del compartimento marittimo di ….... - …................ …... rappresentato e difeso dall'Avv. …....

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

Capitaneria di Porto di …...., in persona del legale rapp.te p.t.

RESISTENTE OPPOSTA

Conclusioni delle parti: conformemente agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. Eccepisce il ricorrente di non aver violato le norme di cui agli artt. 74 Reg.(CE) N° 1224/2009, art. 113 Reg.(UE) N° 404/2011, art. 3 D.M. 27/12/2016 - Circolare Mipaaf 13030 del 31/05/2017 " - punite ex Art. 10 comma 1 lett. t D.Lgs n. 4 del 09/01/2012 ed in specie di non aver intralciato, quale Presidente pro-tempore del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'area …. del compartimento marittimo di ….. - …........... …..... "…l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigenti". Le ragioni a fondamento dell'atto di opposizione, in endiadi tra loro, sono la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per eccesso di potere e violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81 e la inesistenza dell'illecito amministrativo per erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui ai REG. (CE) N. 1224/2009 e REG (CE) N. 404/2011. Secondo gli agenti accertatori la richiesta di fornire i tracciati GPS di alcune imbarcazioni affiliate al Consorzio di gestione avrebbe tratto legittimazione dalla circolare prot. 0013020 emessa dal Direttore Generale della Pesca in data 31/05/2017 per fornire un chiarimento riguardo alle disposizioni di cui al DM 27/12/2016 (adozione piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola). Premesso che l'art. 1 della 689/81 sancisce il principio di legalità in materia di illeciti amministrativi e "ciò impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotte da fonti secondarie (Cass. Civ. n. 9584 del 26/04/2006), va riconosciuto che in materia di gestione delle registrazioni del monitoraggio e posizionamento in mare delle c.d. vongolare tramite GPS non sussiste una disposizione normativa di fonte primaria e/o secondaria, che obblighi il Consorzio di appartenenza a custodirle per un certo periodo di tempo, nonché a metterle a disposizione dell'Autorità richiedente per finalità repressive e/o sanzionatorie.Al riguardo rileva solo la circolare ministeriale prot. 00113020 del 31/05/2017 a mente della quale la funzione delle registrazioni dei tracciati delle vongolare mediante sistema GPS è quella di preservare l'efficacia del divieto di pesca nelle aree di ripopolamento della vongola. Non è previsto da nessuna disposizione giuridica che le registrazioni dei tracciati possano essere utilizzate per finalità di accertamento della violazione di ulteriori divieti stabiliti dalla normativa di settore. Peraltro, atteso il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative sopra citato, la circolare ministeriale non certo può qualificarsi come fonte normativa primaria, bensì come un atto amministrativo vincolante solo per il personale della PA, non certo per il ricorrente, che, pertanto, era legittimato a declinare lo specifico avanzato dagli agenti accertatori. Va soggiunto che il ricorrente, in qualità di presidente del CO.GE.VO. …............., non poteva essere assoggettato alle specifiche disposizioni di cui ai REG. (CE) N. 1224/2009 e REG (CE) N. 404/2011. Analizzando la fattispecie concreta, è lecito affermare che l'operato degli agenti accertatori non poteva essere configurato come un'ispezione in quanto non riconducibile per modalità e tempistiche a nessuna delle n. 4 tipologie di accertamento specificamente contemplate dai Regolamenti Comunitari citati (ispezione in mare; in porto, del trasporto; del mercato). Nel caso di specie vi è stato solo un invito, peraltro, notificato a distanza di alcuni giorni dall'asserito e presupposto accertamento di polizia, di presentarsi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo per fornire le registrazione dei dati del posizionamento in mare di alcuni motopesca, rivolto al ricorrente dall'Autorità Marittima ai sensi della circolare del Mipaaf del 31/05/2017. All'invito ha fatto seguito, a distanza di alcuni giorni l'intervento personale del ricorrente presso l'organo accertatore ove il suddetto ha avuto modo di offrire le proprie giustificazioni in merito al rifiuto opposto agli accertatori, come si evince dal verbale di spontanee dichiarazioni di pari data. Alla luce delle ragioni sopra esposte si ritiene di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 35/2018 emessa in data 17/02/2018 dalla Capitaneria di Porto di ….....Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore del ricorrente

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto

ANNULLA

l'ordinanza ingiunzione n. …...........emessa in data ….............dalla Capitaneria di Porto di....................

Condanna parte soccombente a rifondere al ricorrente gli oneri di lite, liquidati in complessivi € 800,00, di cui € 125,00 per spese, oltre rimb. forfett. 15% e accessori di legge.

Sic decisum in Fermo hodie 24?05.2018

Il Giudice di Pace

Il Cancelliere Avv. Giuseppe Fedeli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Fermo lì …………..…………………


Foto: Wikipedia.it autore Nicola Romani
In evidenza oggi: