Il Garante privacy ha comminato una multa di 960mila euro a Tim per violazione della privacy e ha imposto a Fastweb il divieto di telemarketing selvaggio

di Redazione - Quasi un milione di euro di multa a Tim per violazione della privacy e divieto a Fastweb di telemarketing selvaggio. È quanto deciso dal Garante privacy, reso noto con la newsletter n. 441/2018 di oggi.

Privacy violata: 960mila euro di sanzioni a Tim

Il Garante ha ordinato a Tim il pagamento di due sanzioni amministrative pari complessivamente ad euro 960mila per violazioni alla normativa sulla privacy. Nello specifico, il provvedimento conclude l'iter avviato dal reclamo di un utente ignaro che si è ritrovato intestatario di ben 826 linee di telefonia fissa e dunque moroso a sua insaputa.

Le verifiche svolte dall'Autorità, si legge nella newsletter, "hanno accertato l'ingiustificata assegnazione del rilevante numero di utenze telefoniche ad un'unica persona, dovuta - secondo quanto dichiarato da Tim - a non meglio precisati errori avvenuti durante l'attività di migrazione dei dati dei clienti da un sistema di gestione all'altro tra il 2002 e il 2004".

L'erronea intestazione avrebbe interessato anche altri numerosi utenti e si sarebbe propagata anche a sistemi quali quello di fatturazione e le anagrafiche dei clienti.

Da qui l'adozione del provvedimento per illecito trattamento dei dati da parte della compagnia.

La seconda sanzione invece punisce la Tim per un caso di data breach avvenuto a fine 2013.

Fastweb: divieto di telemarketing selvaggio

A Fastweb invece è stato vietato il telemarketing selvaggio e la profilazione dei clienti senza il loro consenso. La società dovrà rafforzare il controllo sulla propria rete vendita e dovrà interrompere le telefonate promozionali verso utenti che non hanno espresso il loro consenso o si sono opposti al trattamento dei loro dati per finalità di marketing. All'esito degli accertamenti svolti, l'Autorità rilevato ben 8 milioni di telefonate riferibili a 2,7 milioni di persone e non inserite nelle cosiddette liste di contattabilità trasmesse dalla compagnia telefonica (cd. "fuori lista"). In questi casi, la società non era in grado di garantire che le persone contattate non si fossero iscritte al "registro delle opposizioni" o non si fossero comunque opposte a contatti commerciali. Rilevate anche irregolarità nella procedura "call me back" attivata sul sito web di Fastweb. Da qui la prescrizione da parte del garante e l'apertura di un autonomo procedimento per contestare le violazioni amministrative già accertate.


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