Il ddl prevede domande ai Comuni ed erogazione del beneficio da parte dell'INPS che potrebbe poi rivalersi nei confronti del genitore obbligato inadempiente
di Lucia Izzo - Se il genitore obbligato non paga il mantenimento ai figli questo viene anticipato dallo Stato e il relativo diritto di credito trasferito in capo all'INPS.

Lo prevede un disegno di legge presentato il il 23 marzo 2018 dai senatori Unterberger, Durnwalder e Steger recante "Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore" (sotto allegato).

L'idea, declinata in relazione agli esborsi destinati ai figli, rammenta in diversi punti la disciplina del c.d. "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno", previsto dalla L. 208/2015 e attuato dal D.M. del 15/12/2016 allo scopo fornire un sostegno economico al coniuge in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento (per approfondimenti: Fondo per il coniuge in stato di bisogno: dal 13 febbraio le domande)

Mantenimento figli: non è una "facoltà"

Quanto alla recente proposta, spiega la relazione introduttiva, questa mira a intervenire in materia di prestazioni assistenziali in favore dei minori vista la sempre più crescente instabilità coniugale che si registra in Italia.
Lo sfaldamento del modello tradizionale familiare a causa di separazioni e divorzi progressivamente aumentati negli ultimi decenni coinvolge e ricade la maggior parte delle volte sui figli, spesso minorenni, che si cerca di tutelare attraverso corresponsioni monetarie destinate al loro sostentamento economico.
Tuttavia, rilevano i senatori, "La contribuzione al mantenimento della prole nell'istituto dell'affidamento esclusivo viene riconosciuta al coniuge affidatario, nella maggior parte dei casi la madre, economicamente più debole, e purtroppo non sempre viene percepita come un obbligo, ma piuttosto come una mera facoltà"
Anche nel mutato quadro normativo che ha previsto l'istituto dell'affidamento condiviso come regola, è consentito al giudice di disporre l'assegno periodico a favore del genitore che sostiene le spese maggiori, ma i casi di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, pur disponendo il nostro paese di una normativa di per sé ben ponderata e molto attenta alle esigenze dei minori, sono ancora numerosi.
Molti genitori affidatari, pertanto, si trovano in difficoltà economiche a causa dell'inadempimento dell'ex coniuge. Da qui la soluzione promossa del disegno di legge per tutelare i minori, la loro crescita ed educazione ovverosia predisporre un'erogazione anticipata al genitore affidatario (o altro soggetto affidatario) delle somme destinate al mantenimento nel caso in cui il genitore obbligato non corrisponda le medesime.
Una soluzione che si inserirebbe nel solco tracciato dalla legge provinciale n. 15/2003 con cui la provincia autonoma di Bolzano è intervenuta in maniera analoga per far fronte alle continue omissioni del genitore obbligato.

Mantenimento figli anticipato a genitori o affidatari

Destinatari della proposta, secondo il disegno di legge, sarebbero il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se quest'ultimo è cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede e ha dimora abituale da almeno un anno in Italia. Escluso, invece, l'affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.
Per accedere al beneficio, inoltre, graverebbe sull'interessato l'onere di produrre un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario. Inoltre, si richiederebbe l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di trenta giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.
Inoltre, la proposta prevede anche un requisito reddituale per accedere all'anticipazione: non ne hanno diritto, infatti, i richiedenti con redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a 29.000 euro annui.

Mantenimento anticipato: richiesta ed erogazione

A concedere l'assegno, prevede la proposta di legge, sarebbero i Comuni, tuttavia l'erogazione effettiva delle somme avverrebbe da parte dell'INPS presso il quale sarebbe istituto un apposito fondo speciale all'uopo dedicato con dotazione finanziaria complessiva di 1.500.000 euro annui.
Ciò comporta, come evidenziato nel ddl, che il diritto di credito derivante dalla corresponsione anticipata al genitore affidatario si trasferirebbe, ai sensi dell'articolo 1201 c.c, proprio in capo all'INPS e l'Istituto potrebbe poi rivalersi direttamente sul genitore obbligato per la riscossione delle somme erogate e degli interessi maturati.

Anticipo assegno mantenimento figli: durata e impoti

L'ente erogante corrisponderebbe l'assegno di mantenimento in misura non superiore a 500 euro mensili, aumentabile fino ad un massimo di 150 euro per ogni figlio dopo il primo.
La prestazione, inoltre, verrebbe effettuata mensilmente e avrebbe durata semestrale, rinnovabile su semplice richiesta corredata di autocertificazione della sussistenza dei requisiti prescritti. In caso di avvio o ripristino dei pagamenti da parte dell'obbligato, il beneficiario dell'anticipazione avrebbe l'onere di comunicarlo all'INPS.
DDL Anticipo Mantenimento Figli

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