L'Avvocatura dello Stato per l' Amministrazione regionale sostiene che nel presente giudizio si ha la contrapposizione tra una norma regionale, la n. 6 del 1997, e una norma nazionale, la n. 449 del 1997, entrambi che regolano l'erogazione di benefici in ordine all'adeguamento delle pensioni al costo della vita, ma la prima trova un preciso limite di applicazione nella seconda che è legge fondamentale di riforma economico sociale di rilevanza nazionale e, perciò, prevalente sulla legge regionale, dovendo la legislazione regionale esplicarsi senza pregiudizio delle grandi riforme ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Siciliano. La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sul caso specifico (v. tra le più recenti sentenza n. 202/A/2005 del 26.10.2005) ed ha espresso l'orientamento, che il Collegio condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, ?che, alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale, può attribuirsi la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico sociale, non ad ogni legge genericamente nuova, ma soltanto a leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, ovvero a quelle innovazioni che corrispondono a scelte di incisiva innovvatività in settori qualificanti la vita sociale?. LaPrevidenza.it, 26/01/2006
Corte dei Conti, sez. appello Sicilia, sentenza 7.12.2005 n° 284
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